Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che sostituisce il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La notizia è di assoluto rilievo a causa della situazione critica in cui versa l’intero settore delle commesse pubbliche.

Come sottolineato dalla GdF nel recente Rapporto 2015, le sole Fiamme Oro hanno effettuato 1241 indagini su presunti illeciti in materia di appalti e scoperto appalti pubblici irregolari per il valore di 1 miliardo di euro. Numeri ben diversi rispetto ai tanto vituperati quasi 400 milioni di euro spesi per il referendum abrogativo sulle trivellazioni.

A prima vista, il nuovo Codice, innanzitutto, è un’ulteriore dimostrazione del decisionismo e della celerità del governo in un processo di riforma la cui qualità sarà (però) misurabile solo con il tempo. Rappresenta, inoltre, il tentativo, di “snellire” la normativa in vigore e indubbiamente conferisce all’Anac del Presidente Cantone amplissimi poteri.

Il nuovo testo, atteso da qualche tempo, dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e declina i nuovi canoni normativi sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici. L’approvazione del testo, nonostante le numerose correzioni dell’ultima ora, è intervenuta in extremis, e cioè l’ultimo giorno utile previsto dalla legge con cui il Parlamento ha delegato il governo a legiferare in materia.

Snello? Piuttosto un “falso magro”.

Il nuovo Codice di Contratti pubblici consta di soli 220 articoli, a differenza dei 256 articoli, più numerosi allegati, di cui era composto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai quali andavano sommati i 358 articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice previgente (il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Si rompe, perciò, il tradizionale binomio decreto delegato-regolamento e si apre una nuova fase caratterizzata da un’unica disciplina di fonte legislativa.

C’è, però, un “però”. Una parte cospicua delle disposizioni del Codice sarà coordinata, regolamentata e ampliata dalle Linee guida dell’Autorità Anticorruzione, da emanare entro un breve lasso di tempo dall’entrata in vigore del Codice. Invero, l’utilizzo dello strumento della cosiddetta “soft law” rappresenta una delle maggiori novità della riforma e condurrà l’Anac ad emanare Linee guida, la cui efficacia è gradata in base all’effetto vincolante rispetto ai soggetti destinatari. Il rischio, ravvisato da più parti, è quello di veder complicarsi eccessivamente il quadro delle fonti della disciplina.

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I superpoteri dell’Anac

La riforma affida all’Autorità Anticorruzione (Anac) poteri che superano di gran lunga quelli attribuiti ad altre Autorità indipendenti e che la rendono l’indiscutibile protagonista del New Deal dei contratti pubblici.

Da una parte è “amica” delle stazioni appaltanti, aiutandole attraverso la predisposizione di Linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo, capitolati-tipo. Dall’altra è implacabile “cane da guardia” per i soggetti che operano nel mondo dei contratti pubblici. Tra i tanti ruoli di vigilanza si annovera, infatti, l’istituzione e la gestione presso l’Anac dell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate (novità assoluta del nuovo Codice), dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (previste per alcune tipologie di appalti), dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti, della Camera arbitrale per i contratti pubblici, del sistema di rating d’impresa ed, infine, dei controlli sugli organismi che rilasciano le attestazioni di qualificazione (le famose Soa).

Insomma, l’Autorità di Palazzo Sciarra avrà poteri potenzialmente salvifici su tutto il sistema di affidamento dei contratti pubblici.

Tale disegno consegue alla scelta del Presidente del Consiglio di affidare a Raffaele Cantone, in veste di taumaturgo, la cura di una delle più gravi malattie del Paese. Il pericolo è che il celebre pm dei processi ai Casalesi, una delle migliori risorse in circolazione, possa fungere da parafulmine a manovre tipicamente “di palazzo”. Sorge, infatti, il dubbio che i compiti delegati all’Anac possano essere eccessivi rispetto alle sue attuali possibilità.

L’Autorità, il cui personale (in assenza di concorsi all’orizzonte) è stato ampiamente mutuato dall’ex A.V.C.P. e da altre amministrazioni, potrebbe rischiare di non “tener botta” rispetto all’onda d’urto generata dal moltiplicarsi esponenziale delle delicate incombenze.

Di certo, da quando l’Anac è sorta dalle ceneri dell’A.V.C.P., per le sue mani è passato di tutto, dal Giubileo alle Banche, rafforzandone, da una parte, i poteri, ma aumentandone indubbiamente le responsabilità, anche agli occhi dei cittadini.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, dunque, rimane per ora una rivoluzione “copernicana” nelle intenzioni, ma che dovrà misurarsi necessariamente con la pratica quotidiana del diritto e con le possibilità di un’Autorità che, allo stato, “canta e porta la croce” della legalità del Paese.

E per una croce del genere, servono spalle larghe.

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