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Convenzione con l’Italia, Panama rinuncia al segreto bancario: accordo sullo scambio di informazioni fiscali

Il ddl di ratifica all’esame del Parlamento. Nell’accordo anche una nuova disciplina sulla tassazione dei redditi per la prevenzione dell’evasione ed evitare la doppia imposizione nei due Paesi contraenti. Che non potranno rifiutare richieste reciproche di accesso a dati detenuti da una banca, da un’istituzione finanziaria o da un agente fiduciario

Fine del segreto bancario. Intesa per lo scambio di informazioni fiscali. E nuova disciplina per la tassazione dei redditi, a vario titolo prodotti, per prevenire l’evasione ed evitare al contribuente di subire la doppia imposizione nei due Paesi contraenti. E’ in sintesi il contenuto della Convenzione tra Italia e Panama che, all’indomani dello scandalo degli omonimi Panama Papers, sta di fatto per essere depennata dalla lista dei paradisi fiscali. Non appena il Parlamento avrà dato il via libera al disegno di legge di ratifica (il voto alla Camera è previsto per oggi) dell’accordo internazionale raggiunto tra i due Stati

REDDITI NEL MIRINO – Ma cosa prevede nel dettaglio la nuova normativa? I 29 articoli della Convenzione e il relativo protocollo aggiuntivo si applicano nei confronti dei residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti. Con riferimento specifico, per quanto riguarda l’Italia, all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), delle società (Ires) e all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Come chiarisce un dossier del Servizio Studi di Montecitorio, è previsto un regime particolare per ciascuna categoria di reddito. A cominciare dai redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e dai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente: in questi casi la tassazione “è prevista a favore dello Stato in cui sono situati gli immobili”. Quanto agli utili di impresa, invece, il “diritto esclusivo di tassazione” è attribuito al Paese di residenza dell’impresa stessa. Fatto salvo il caso in cui l’azienda “svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata”. Per i dividendi (la parte degli utili distribuiti da una società ai suoi azionisti) vige “la previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario”. Accompagnata, però, dalla facoltà, accordata allo Stato in cui essi sono stati prodotti, “di prelevare un’imposta alla fonte” applicando due possibili aliquote all’ammontare lordo: del 5% per partecipazioni di almeno il 25% e del 10% negli altri casi.

FISCO A DOPPIO BINARIO – Quanto ai redditi da lavoro dipendente (diversi dalle pensioni) vige il principio della “tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore”, al ricorrere simultaneo di alcune condizioni. Come, ad esempio, la permanenza del lavoratore nell’altro Stato per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell’anno fiscale. Oltre al pagamento dei redditi da (o per conto di) un datore di lavoro che non è residente nell’altro Stato. La convenzione prevede inoltre la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde. I redditi di artisti e sportivi residenti in uno Stato contraente, invece, sono imponibili nel Paese di prestazione dell’attività. Le pensioni corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Mentre i corrispettivi per servizi resi allo Stato sono tassati soltanto nello Stato pagatore. Ma sono imponibili anche nell’altro qualora i servizi siano resi in tale Stato; la persona fisica vi sia residente e ne abbia la nazionalità. Nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti per spese di mantenimento ed istruzione, purché provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, non sono imponibili in tale Paese, ma per non più di sei anni consecutivi dalla data di arrivo dello studente o apprendista. Per tutti gli altri redditi non espressamente menzionati dalla Convenzione si applica esclusivamente l’imposizione prevista nello Stato di residenza del percipiente.

SEGRETO BANCARIO ADDIO – Per eliminare la doppia imposizione è, invece, prevista la concessione di una detrazione fiscale “in armonia con l’ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese”. Un apposito articolo (il 25) si occupa invece dello scambio di informazioni rilevanti per l’applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere, tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Sono previste garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate. Nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. Infine, di grande importanza è quanto previsto dal comma 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un’istituzione finanziaria o da un agente fiduciario. Un comma centrale che, di fatto, segna la sostanziale fine del segreto bancario.

ELUSIONE VIETATA – La Convenzione non pregiudica, in ogni caso, i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. E’ prevista, inoltre, una clausola di limitation of benefits che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre elusive del trattato (il cosiddetto treaty shopping). Si tratta in pratica di una disposizione complementare rispetto all’applicazione delle disposizioni anti-evasione e anti-elusione previste dalla legislazione interna dei singoli Stati, la cui applicazione rimane in ogni caso impregiudicata.

Twitter: @Antonio_Pitoni