Via libera alla bozza di riforma del processo penale. Ma D’Ascola: “Servirà almeno un anno e mezzo”. Il ministro dell'Interno e Schifani: "Così non lo voteremo mai". Falanga (Ala): “Io fuori dalla porta alla riunione con il ministro Orlando”. Ma Casson lo sconfessa: "Eri seduto accanto a me"
Il testo base per la riforma del processo penale che contiene anche la modifica della prescrizione ottiene l’ok, ma sembra già moribondo. In commissione, al Senato, c’è l’ok della maggioranza. Ma subito il Nuovo Centrodestra, per bocca del suo leader, Angelino Alfano, chiarisce che una legge così non la voterà mai. “Presenta molti eccessi – dice Alfano – Siamo fermi al testo del consiglio dei ministri, quello l’ho votato io, l’hanno votato tutti. Il testo della Camera non è quello della maggioranza di governo di cui facciamo parte”. Ma per quel testo non c’è il sostegno neanche del Movimento Cinque Stelle, i cui senatori si sono astenuti: “Dalla prossima settimana si inizierà a ballare – dice Maurizio Buccarella, a ilfattoquotidiano.it – Ci sono cose che non vanno, ma non vogliamo neppure che il provvedimento si areni”. In realtà il rallentamento del testo è più di una possibilità, anche per i tempi di discussione e di esame, come dice il presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Nico D’Ascola, un alfaniano: “Un testo così potrebbe occupare la commissione Giustizia non dico per un’intera legislatura, ma almeno per un anno, un anno e mezzo di lavoro“. Sullo sfondo, infine, il rapporto tra la maggioranza e i verdiniani di Ala e il tragicomico episodio che ha visto protagonista Ciro Falanga. Il capogruppo del Pd Luigi Zanda ha negato la sua presenza alla riunione al ministero con Orlando e gli altri partiti di governo, lo stesso Falanga ha detto di essere “rimasto fuori dalla porta”, ma alla fine Felice Casson lo ha smascherato: “Ma se eri seduto vicino a me!”.
Area Popolare: “Questo testo non lo votiamo”
Una posizione già espressa apertamente da Renato Schifani, capogruppo di Area popolare, che raggruppa Nuovo Centrodestra e Udc. “Non è un’intesa che si trova in un giorno, ci sarà da lavorare ma la nostra posizione è trasparente e coerente: il testo uscito dalla Camera non lo votiamo, non lo condividiamo” annuncia l’ex presidente del Senato dopo il vertice di maggioranza al ministero con il guardasigilli Andrea Orlando. “Non lo abbiamo votato alla Camera e non lo voteremo qui – ha aggiunto Schifani – In questo vi è consapevolezza da parte del governo”. Tra i punti più discussi e ritenuti inaccettabili dagli alfaniani l’idea di innalzare verso la soglia dei 20 anni il termine di prescrizione per alcune fattispecie del reato di corruzione. “Se passasse quel testo verrebbe di fatto istituita per legge la figura dell’imputato a vita – si sfoga con ilfattoquotidiano.it, dietro la garanzia dell’anonimato, un autorevole esponente di Ncd – L’articolo 111 della Costituzione parla di ragionevole durata del processo, mi chiedo come possa essere ragionevole un processo che può durare vent’anni”. Non solo. “Senza contare che, nei processi a carico di esponenti politici, nell’arco di quei vent’anni chi dovesse risultare alla fine assolto avrebbe visto nel frattempo distrutta la sua carriera. Tra l’altro è del tutto evidente che una condanna che arrivasse dopo così tanto tempo vanificherebbe ogni finalità rieducativa della pena”.
Falanga (Ala): “Non c’ero”. Casson: “Ma se eri vicino a me!”
Cosa prevede il testo base arrivato al Senato
Ma cosa prevede nello specifico il testo base adottato dalla commissione Giustizia del Senato? I termini di prescrizione “sono aumentati della metà” per i reati di corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari. Per i reati di maltrattamenti a danno di familiari o conviventi, riduzione in schiavitù e per i reati sessuali, «se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.
Tra le novità più importanti di natura processuale il testo base prevede che il corso della prescrizione resti sospeso ”dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni”. Ma anche “dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno”. I periodi di sospensione, al contrario, sono computati ai fini della prescrizione “dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità”. E infine, se durante i termini di sospensione si verifica un’ulteriore causa di sospensione, “i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”.