di Sandro Zagatti
Il progetto della maggioranza per la riforma della prescrizione penale, attualmente in discussione, non contempla la modifica da più parti invocata: interromperne definitivamente il decorso all’atto del rinvio a giudizio, in modo che il processo termini sempre con una pronunzia di assoluzione o di condanna, e mai con una declaratoria di estinzione del reato per decorrenza dei termini. La profonda ingiustizia dell’attuale sistema, per cui la prescrizione può scattare a processo in corso, emerge se si osserva la questione dalla posizione, sempre negletta, della persona offesa dal reato.
Chi subisce un reato non ha altra strada se non quella di rivolgersi alla procura della Repubblica, chiedendo l’individuazione dei responsabili e la loro condanna, che determina contestualmente la pena e l’obbligo al risarcimento del danno. La vittima, in veste di parte civile, assiste quasi passivamente al processo, attendendo per anni la condanna dell’imputato, finché, allo scattare della prescrizione, si sente dire: “Siamo spiacenti ma, a causa del lungo tempo trascorso, non possiamo pronunciare alcunché sul suo caso”. E quindi addio al risarcimento, perché con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento della persona offesa. Oltre al danno del reato subito, ecco la beffa del risarcimento negato, gravato dalla lunga e vana attesa e dall’onere di dover comunque saldare il conto dell’avvocato.
L’obiezione secondo cui sarebbe possibile, per la persona offesa, promuovere contestualmente (o alternativamente) una causa in sede civile, ove non operano le norme della prescrizione penale, è inconsistente, perché, salvo rari casi, citare in giudizio il presunto responsabile di un reato prima che sia maturata la condanna penale è una iniziativa temeraria, ed il rischio di soccombenza, con conseguenze economicamente rovinose, è altissimo.
Da queste sintetiche considerazioni emergono due aspetti:
1. Il processo penale è totalmente sbilanciato a favore dell’indagato/imputato, che gode di poteri e tutele enormi, fra cui la prescrizione, se raffrontate a quelli, quasi nulli, della persona offesa.
2. Esiste una evidente disparità fra la disciplina degli illeciti penali e di quelli civili. Infatti chi è vittima di un illecito di natura civilistica matura un diritto risarcitorio esso pure soggetto a prescrizione, che però può essere interrotta illimitatamente e, una volta avviato il giudizio in tribunale, cessa di decorrere fino alla sentenza definitiva senza alcun limite temporale.
Paradossalmente, quindi, il nostro ordinamento favorisce il responsabile di un illecito penale rispetto a quello di un illecito civile e, corrispondentemente, penalizza la vittima di un reato penale rispetto al danneggiato civile. Se già tali rilievi configurano profili di incostituzionalità (irragionevolezza e disuguaglianza davanti alla legge), ve ne è uno ulteriore. Il reato penale colpisce in genere beni costituzionalmente protetti, come la salute (reati contro la persona), il lavoro (dipendenti che perdono l’impiego per la bancarotta commessa dal titolare) o la proprietà (reati contro il patrimonio). Il regime attuale della prescrizione, denegando il risarcimento del danno da reato penale senza che la vittima possa far nulla, non avendo il potere di accelerare il processo, mentre l’imputato ha mille strumenti per rallentarlo, viola il principio della tutela minima, che impone alla Repubblica l’obbligo di garantire – perlomeno “al minimo” – i beni protetti dalla Costituzione.
Se la prescrizione è quindi uno strumento che ha salvato moltitudini di imputati, vista dalla parte delle persone offese appare palesemente incostituzionale, a meno che, come avviene nei paesi evoluti, non si stabilisca che essa cessi definitivamente di decorrere all’avvio del processo. Contrariamente a quanto da più parti si sostiene, in tal modo non si allungherebbe la durata dei procedimenti, i cui tempi esorbitanti dipendono dalle eccessive garanzie procedurali e non sostanziali del nostro codice, dalla pessima organizzazione dei tribunali, dall’inerzia di molti magistrati e soprattutto dalle tecniche difensive dilatorie, attuate proprio per conseguire la prescrizione del reato.
Ma con l’attuale maggioranza, che comprende chi votò la legge ex-Cirielli, che ridusse i termini di prescrizione, non ci si possono fare illusioni. Lo stesso linguaggio utilizzato dai sedicenti garantisti tradisce la logica di favore verso l’imputato, a discapito della persona offesa e, più in generale, dell’ordinamento. L’imputato viene descritto come “perseguitato” da quelle lungaggini processuali che spesso dipendono dalla sua stessa linea difensiva e viene identificato come “il cittadino”, come se, nel processo penale, non vi fosse anche un “cittadino persona offesa”, vittima pure lui, oltre che del reato, anche delle lungaggini processuali. Qualcuno potrebbe obiettare che per molti reati la persona offesa non c’è, ovvero non è una persona fisica. In quel caso ad essere danneggiata è la società, siamo tutti noi. E per avere idea di quanto sia iniquo e devastante l’attuale regime, basta leggere questa notizia.
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