"Non ci fermiamo qui. Siamo convinti delle nostre ragioni e ricorreremo al Consiglio di Stato" dice l'ex viceministro. Due le motivazioni per le quali la Commissione elettorale circondariale l'aveva esclusa: l’assenza della data nei moduli di presentazione e in altri (solo per alcuni municipi) è stato invece usato un modulo vecchio, senza l'indicazione in merito alle cause d’incompatibilità
Il Tar del Lazio ha deciso: è confermata l’esclusione della lista “Sinistra per Roma Fassina Sindaco” dalle elezioni amministrative del prossimo 5 giugno. La sentenza del tribunale amministrativo regionale ha così respinto il ricorso presentato qualche giorno fa. L’ex viceministro dell’Economia non molla: “Apprendiamo con rammarico la sentenza del Tar del Lazio che esclude le nostre liste dalla competizione elettorale a Roma. Non ci fermiamo qui. Siamo convinti delle nostre ragioni e ricorreremo al Consiglio di Stato“.
I motivi per cui la Commissione elettorale circondariale l’aveva esclusa dalle prossime elezioni comunali assieme a “Sinistra per Roma” erano state due: in alcuni casi non era presente la data nei moduli di presentazione, in altri (solo per alcuni municipi) è stato invece usato un modulo vecchio che non prevedeva l’indicazione delle direttive previste dalla Legge Severino in merito alle cause d’incompatibilità.
“Se l’autenticazione non ha la data è ugualmente valida – avevano sostenuto i legali delle liste di Fassina, gli avvocati Pietro Adami, Arturo Salerni, Paolo Pittori e Carlo Contaldi la Grotteria – purché si provi che la firma è stata apposta nei 180 giorni precedenti la votazione. Ed è certo che queste firme siano state prese e autenticate nei tempi previsti dal soggetto autenticatore. Il dato certo, comunque, è favorire la partecipazione agli elettori”.
Dal canto suo, l’Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che “la data è essenziale per l’autentica della firma ed essenziale per la validità dell’atto. Le modalità di autenticazione sono previste dalla legge, e in questo caso l’assenza della data inficia l’atto. Non c’è alcuna limitazione alla libertà di voto, ma la norma è a garanzia degli elettori e della regolarità del voto; non c’è alcun errore scusabile”.