Ci risiamo. Eppure il Tribunale di Roma, con l’ordinanza che ha sospeso le espulsioni di tre attivisti romani, lo aveva spiegato bene: c’è, nel nostro ordinamento giuridico, un principio costituzionale da cui neanche (lo Staff di) StalinGrillo può prescindere: nessuno può essere punito per una condotta che non è prevista come illecita da una specifica legge né si può essere puniti se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ora, “Non Statuto” alla mano, la condotta presa a pretesto per la sospensione di Federico Pizzarotti non rientra tra quelle che giustificano l’espulsione (previa sospensione) dal M5S, né una tale condotta è sanzionata dal Regolamento (un vero e proprio Statuto) pubblicato sul blog di Beppe Grillo nel dicembre del 2014, regolamento la cui validità è peraltro attualmente al vaglio di due Tribunali della Repubblica italiana in quanto non adottato nelle forme prescritte dal codice civile.

Anche il Regolamento candidature non annovera la condotta di Pizzarotti come passibile di sanzioni, tant’è che esso stabilisce, in modo più “garantista”, che il candidato non debba “aver riportato sentenze o provvedimenti di condanna penale, anche se non definitivi” e quindi non si vede come si possa applicare ad un sindaco, eletto dal popolo – che, è bene ricordarlo, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato – una disciplina più rigida di quella prevista per il candidato alla carica elettiva… Né varrebbe obiettare che la “grave colpa” di Pizzarotti sia quella di non aver comunicato “allo Staff di Beppe Grillo” – entità anonima ed eterea, priva di qualsiasi soggettività giuridica – la notifica di un avviso di garanzia, visto che tale avviso, per il nostro ordinamento giuridico, ha la sola funzione di informare l’indagato che sono in corso indagini per verificare se ha commesso il reato di cui altri lo incolpano e che ha un significato processuale del tutto avulso da qualsiasi prognosi di colpevolezza (diversamente da quanto previsto per l’avviso di conclusione delle indagini).

Dunque: quale norma impone a Pizzarotti di comunicare ad un soggetto anonimo, lo staff di StalinGrillo, la pendenza di indagini? La risposta è semplice: nessuna. Lo tenga presente Federico Pizzarotti nel valutare l’opportunità di impugnare in Tribunale, così come hanno già fatto altri attivisti del M5S, provvedimenti di sospensione o espulsione ingiusti. Con un occhio alle statistiche: su quattro espulsioni impugnate quattro sono state ritenute illegittime e sospese: una media del 100%. A buon intenditor…

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