Innegabilmente, la regola del “mercato” è l’unica alla quale sono oggi prioritariamente subordinati gli stati, le istituzioni e, soprattutto, le organizzazioni economiche e le cosiddette autorità amministrative indipendenti, così all’interno degli stessi stati del mondo occidentale come a livello internazionale e sovranazionale. Non è meno vero, però, che proprio l’assoggettamento a questa regola obnubila la realtà di un mondo di produzione capitalistico che con le due decisive innovazioni, quali il tanto decantato processo di finanziarizzazione e la sempre più pervasiva rivoluzione tecnico-scientifica, rischia di marginalizzare e rendere sempre più dipendente il ruolo della forza-lavoro, oltre che meno garantiti i diritti sociali e i servizi pubblici.

L’insistenza, sia dei teorici sia di responsabili politici e tecnici delle strategie neoliberiste, nel legittimare il primato incondizionato di un mercato globale, come pure le accuse degli economisti ai costituzionalisti e più in generale a coloro che si propongono di difendere la Costituzione e, segnatamente, i principi e le norme che tutelano e promuovono l’occupazione, i diritti e la salute dei lavoratori e dei cittadini, i diritti sociali della vecchia e nuova generazione, non sono certo la base più favorevole per un dialogo costruttivo.

Non vorrei, perciò, che qualcuno s’offendesse se dichiaro, sine spe nec metu, il mio “patriottismo costituzionale”, cioè di essere fedele, per dirla con J. Habermas, al principio politico post-nazionale in grado di favorire il riconoscersi non solo dei cittadini, ma di tutti coloro che vivono ed operano in un determinato paese, in principi e prassi politiche di solidarietà, partecipazione politica ed autodeterminazione, considerato in Italia, ma per vero anche in Germania, una forma di patetico ancoraggio a un passato anacronistico e irripetibile, fatto di inefficienze politiche e amministrative, che implicherebbero sprechi economici incompatibili con il rigore del patto di stabilità, il principio cardinale dell’eurozona.

Lungi da me, infatti, la volontà di demonizzare i fautori della riforma costituzionale radicale sottoposta a referendum confermativo: se, come stigmatizzò Tito Castricio, il cui pensiero ci fu tramandato da Aulo Gellio (Noctes Acticae, 1, 5-6), “al retore è permesso usare argomenti falsi, audaci, inventati, subdoli, capziosi, purché verosimili e idonei, con una qualche astuzia, a influenzare gli animi degli uomini da commuovere” e se, “per un retore, è turpe lasciare qualcosa trascurata ed indifesa in una cattiva causa”, non altrettanto, ritengo, sia consentito al giurista, ancor che cittadino (molecola di quel “popolo” al quale, nel nostro ordinamento “appartiene” la sovranità), tenuto piuttosto, per essere credibile, a parlare con sobrietà e pacatezza, ma soprattutto obiettività, dicendo ciò che sembra vero a sé e a tutti, specie se la riflessione investe la Costituzione, tanto quella vigente quanto quella a venire, sempre naturalmente che la riforma superi il vaglio referendario a cui è sottoposta.

Com’è ovvio, un simile discorso, per non risolversi in una lutulenta e stucchevole serie di enunciati propagandistici, non può esaurirsi nell’esile spazio di un post, dovendosi toccare diversi punti, primo fra tutti quello del contesto che ha indotto i cittadini a disertare in modo sempre più massiccio le urne. Fenomeno, questo, che dovrebbe far riflettere sia gli addetti ai lavori sia i non pochi costituzionalisti di nuova generazione, assetati di novità. In ogni caso, ripromettendomi di tornare con ulteriori e più articolati interventi sulla questione costituzionale, vorrei preliminarmente ricordare a coloro che hanno inteso riscrivere principi e norme le quali pur regolando la forma di stato e di governo rischiano, comunque, di accentuare personalizzazione e populismo latenti nel nostro Paese, che non è nuova l’idea di attribuire a una costituzione, garante dei diritti politici, economici e sociali dei cittadini e lavoratori, la responsabilità prevalente o, addirittura, esclusiva di gravi crisi politico-istituzionali ed economico-sociali.

L’esperienza costituzionale tedesca, come ebbe a sottolineare Costantino Mortati (Introduzione alla Costituzione di Weimar, Testi e documenti costituzionale, Collana promossa dal Ministero per la Costituente, Firenze, 1946, vol. XIV, p. 343), “offre grande interesse, non esclusivamente teorico ma anche pratico perché essa è influenzata non solo da fattori specifici bensì da cause che rivestono una portata generale essendo espressione di quella fase di transizione fra forme di civilizzazione diverse nelle quali si svolge il travaglio costituzionale della nostra epoca”. Fu, tuttavia, l’idea che la responsabilità di una situazione politica concreta di grave crisi di una repubblica senza repubblicani, potesse essere attribuita all’ordinamento giuridico, scambiando le pecche della politica con quelle dell’ordinamento costituzionale, a produrre, nella Repubblica di Weimar, conseguenze catastrofiche per la democrazia e per la pace tra popoli e nazioni.

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