Il “falso valutativo” resta punibile perché “se così non fosse il corpus normativo denominato finirebbe per presentare una significativa falla nella sua trama costitutiva”. Insomma: la falla ci sarebbe, i giudici dovranno metterci una pezza decidendo quando le valutazioni hanno la potenzialità di ingannare chi legge il documento contabile. E’ questo il succo delle motivazioni con cui le Sezioni Unite della Cassazione lo scorso 31 marzo hanno sancito che la riforma del falso in bilancio varata dal governo Renzi non esclude dal perimetro del reato le false valutazioni di immobili, magazzini, crediti incagliati. Spesso il falso nasce proprio da sovrastime o sottostime fraudolente di attivi di bilancio, per cui escluderne il peso penale, come il testo della legge 69 approvata nell’aprile 2015 sembra fare, avrebbe consentito a molti truccatori di conti di passarla liscia.

E’ accaduto, per esempio, all’ex sondaggista di Berlusconi Luigi Crespi, assolto un anno fa dagli ermellini proprio a causa di quel “buco”. In seguito si sono succedute sentenze contrastanti, fino alla scelta di rimettere la decisione finale alle Sezioni unite. Che si sono espresse appunto per la punibilità dei falsi valutativi.

Il verdetto, depositato venerdì 27 maggio, spiega appunto che se il falso fosse depenalizzato “il corpus normativo denominato ‘Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio’ finirebbe per presentare una significativa falla nella sua trama costitutiva, prestandosi ad una lettura depotenziata proprio nella parte che dovrebbe essere una delle più qualificanti: quella della trasparenza aziendale, quale strumento di contrasto alla economia sommersa e all’accumulo di fondi occulti, destinati non raramente ad attività corruttive“. E ancora: “Sterilizzare il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura”.

Siccome la riforma ha “eliminato ogni riferimento a soglie percentuali di rilevanza” penale, viene affidata al giudice “la valutazione, in concreto, della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa”. Il giudice dovrà dunque valutare “la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una potenziale induzione in errore ‘in incertam personam'”.

Il falso valutativo, spiega la Cassazione, “deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari”. E “la potenzialità ingannatoria“, chiosa Maurizio Fumo, presidente titolare della Quinta sezione penale, “ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale”. L’alterazione dei dati del bilancio – spiega la sentenza – “non necessariamente deve incidere solo sul versante quantitativo”, ben potendo il falso valutativo “avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio”. “La impropria appostazione di dati veri, l’impropria giustificazione causale di ‘voci’, pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria” che costituisce “il fondamento della tutela penalistica del bilancio”.

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