Dopo sei anni, arriva la sentenza del Tribunale civile di Teramo sul caso della donna che aveva chiesto 500mila euro di risarcimento danni all’Asl che le aveva negato la pillola del giorno dopo. Un processo unico nel suo genere in Italia, che si conclude col rigetto della richiesta dell’oggi 44enne. L’avvocato della donna sta ora valutando se presentare ricorso.

Il fatto risale al 2006: dopo la rottura del profilattico del partner, la donna girò nelle 72 ore successive varie guardie mediche e pronti soccorsi cittadini, ma nessuno le fornì la pillola anticoncezionale “a posteriori”. La pillola del giorno dopo è un contraccettivo d’emergenza (non un farmaco abortivo): si usa entro tre giorni da un rapporto sessuale non protetto e la sua efficacia è direttamente proporzionale alla tempestività dell’assunzione. “Mi negarono il farmaco – raccontò la donna -. Nessun medico mi disse a chiare lettere di essere obiettore di coscienza, ma si tirarono tutti indietro”. La Asl motivò così il suo rifiuto di somministrarle la pillola del giorno dopo: “Non ha voluto sottoporsi a visita ginecologica”. “Non è obbligatoria alcuna visita ginecologica in questi casi. Lo stabilisce l’Oms e lo conferma la stessa sentenza” spiega a ilfattoquotidiano.it l’avvocato che l’ha assistita in questa lunga causa (“ha avuto ben tre giudici istruttori”), Felice Franchi. La donna restò poi incinta, decise di portare avanti la gravidanza e partorì da sola perché il suo ex partner non voleva che tenesse il bambino. “Ho fatto questa denuncia per creare un precedente che garantisca qualche tutela in più alle donne, magari giovanissime, che si troveranno nella mia situazione. Capita troppo spesso che una ragazza, vedendosi rifiutare la pillola del giorno dopo o trovandosi davanti un medico che con un pretesto cerca di dissuaderla, debba poi affrontare il trauma dell’aborto” disse ancora la donna a Sky Tg24 in un’intervista del 2010.

“Non è possibile stabilire un qualsivoglia attendibile grado di probabilità che la gravidanza in questione possa essere scaturita proprio da quel rapporto sessuale” scrive oggi il giudice Mauro Pacifico nella sentenza del 30 maggio. “Eppure – ci spiega l’avvocato Franchi – da un lato qui si riconosce la compatibilità del concepimento del bambino tra il 25 e il 26 maggio del 2006, dall’altro si giunge a conclusioni opposte perché “manca la cartella clinica del reparto dov’è nato il bambino, e del ricovero della mamma. Questa sentenza è contraddittoria. È un po’ come il cane che si morde la coda”. Nell’intervista del 2010, la donna si dichiarò fermamente convinta che il concepimento fosse avvenuto proprio quel giorno e disse che non frequentava nessun altro uomo in quei mesi.

L’altro punto nodale del rigetto del risarcimento danni è questo: “La ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbe il danno patrimoniale e non patrimoniale subito… – scrive il Tribunale civile di Teramo -. Per quanto riguarda i danni asseritamente patiti, ha fatto unicamente riferimento alle categorie astratte del danno morale, biologico, esistenziale, patrimoniale e alla vita di relazione, senza tuttavia allegare alcunché in ordine all’effettiva consistenza dei danni che ritiene di aver subito”. Il suo avvocato Franchi non ci sta: “Questa donna ha dovuto affrontare in solitaria sia la gravidanza che il parto, e adesso sta crescendo suo figlio senza un compagno: il padre naturale non ha voluto riconoscerlo. E queste non sono importanti documentazioni del danno materiale subito? – dice Franchi a ilfatto.it -. Un bambino subisce o meno un danno oggettivo se non potrà portare il cognome di suo padre? Dovrà essere cresciuto da un genitore solo, per di più disoccupato: e anche questa è una certificazione di un ingente danno economico. E poi ci sono i danni non patrimoniali: le sofferenze di una giovane donna di provincia, ragazza madre senza lavoro, esposta al biasimo sociale”. E a questo proposito Franchi fa riferimento a una sentenza del 2014 del Tribunale di Milano, che dice: “In caso di gravidanza indesiderata riconducibile a colpa medica per omissione di prescrizione di un farmaco anticoncezionale (e siamo quindi nel nostro campo), è risarcibile il danno patrimoniale costituito dalle spese che i genitori dovranno accollarsi per il mantenimento del figlio fino al raggiungimento dell’indipendenza economica”.

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