Vince un ricorso al Tar contro il suo ateneo grazie a una legge degli anni trenta firmata, in pieno fascismo, da Vittorio Emanuele III. I giudici amministrativi della sezione abruzzese confermano la bontà dell’istanza presentata da un docente della Facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali dell’Università degli Studi dell’Aquila, Filippo Mignosi. Guardando decisamente indietro nel tempo.
A far decidere a favore del ricorrente è stato, infatti, l’articolo 22 del regio decreto 1542 del 1937, con i suoi “provvedimenti per l’incremento demografico della nazione” e le sue “norme per la tutela del personale femminile durante lo stato di gravidanza e puerperio”. E così Mignosi, che nel 2007 diventò padre, si è visto riconoscere la percentuale di aumento che pretendeva dall’università.
All’epoca era un professore di prima fascia e stava maturando lo scatto biennale della quarta fascia di stipendio. Evocando il regio decreto del ’37, il docente aveva chiesto che gli venisse corrisposta la maturazione salariale anticipata prevista nei casi di nascita di un figlio, pari all’otto per cento. Ma il suo ateneo gli aveva concesso invece il 2,5 per cento, rifacendosi a un decreto (il numero 509) del 1979, secondo cui “In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50 per cento alle condizioni e con le modalità previste per l’attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato”. Una decisione sconfessata dal Tar.
Fino alla legge Gelmini del 2010, “la progressione economica per i professori e i ricercatori universitari di ruolo avveniva per classi (e scatti retributivi) biennali”: il quadro normativo di riferimento era ancora l’art.22 del RDL del 1937, sostengono i giudici. E in quella legge regia c’è scritto che “Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo”. Il figlio di Filippo Mignosi è nato il 5 maggio. “Di conseguenza, poiché era in corso di maturazione lo scatto biennale della IV fascia stipendiale, il ricorrente ha diritto all’anticipata maturazione di questa classe” afferma il Tar. Adesso l’università aquilana dovrà pagargli tutti gli arretrati a partire dal primo maggio del 2007. La Monarchia ha battuto la Repubblica.