“La decozione della BPEL appare tanto pacifica da rendere pressoché irrilevanti tutti i motivi di doglianza esposti dal Rosi nel reclamo. All’esito dell’intervento di risoluzione, la banca era infatti ridotta ad una scatola societaria vuota di attivo e piena soltanto di passività“. E’ questa motivazione – Banca Etruria era “decotta” – che la Corte d’appello di Firenze ha respinto il reclamo dell’ex presidente dell’istituto toscano Lorenzo Rosi contro la dichiarazione d’insolvenza della banca, emessa a febbraio dal Tribunale di Arezzo su richiesta del commissario liquidatore Giuseppe Santoni.
La sentenza emessa il 6 maggio, che condanna Rosi a pagare 12mila euro di spese di giudizio, contiene una fotografia impietosa dello stato in cui si trovava l’Etruria dopo la risoluzione decisa dal governo per decreto il 22 novembre 2015. “Attivo zero, passivo € 22 milioni (debiti subordinati non assimilabili a fondi propri) + € 283 milioni (debito verso il Fondo Nazionale di Risoluzione) = € 305 milioni (deficit complessivo)”. Di qui la “inevitabile conclusione” del liquidatore di “sottoporre all’Autorità di vigilanza la proposta di autorizzare la chiusura (…) in ragione della impossibilità di proseguirla utilmente, in ragione della totale mancanza di attivo”.
“Tale sconsolante epilogo“, chiosano i giudici della prima Sezione civile, “non lascia dubbi sull’insolvenza dell’impresa, intesa ex art. 5 l.f. come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni”. In questo quadro “tutte le doglianze del Rosi non colgono il bersaglio, in quanto, forse sviate dall’errata interpretazione del giudice di primo grado, prendono di mira la situazione esistente all’avvio della risoluzione, supponendola meno compromessa e non assimilabile ad una vera e propria insolvenza”. Al limite, concede la sentenza, “si potrà dire che gli organi della risoluzione avrebbero dovuto affrontare meglio la crisi, o addirittura che sono stati così maldestri da provocare essi stessi l’insolvenza, ma non si potrà negare che una società senza attivo gravata da un enorme fardello di debiti sia oggettivamente insolvente, ciò che unicamente rileva ai fini della decisione e, di fatto, non viene nemmeno lontanamente scalfito dagli argomenti messi in campo dalla difesa reclamante”.
Quanto alla questione di costituzionalità – già respinta dal Tribunale di Arezzo – del decreto che ha recepito in Italia la normativa sul bail in, la sentenza nota che si rivela “controproducente” perché “se fosse accolta e le poste contabili azzerate a seguito delle misure previste dal DLGS n. 180/2015 tornassero nel passivo della BPEL, allo sbilancio dianzi indicato si aggiungerebbero almeno altri € 250 milioni, portando il deficit patrimoniale abbondantemente oltre la soglia del mezzo miliardo di euro. La rilevanza della questione gioca insomma all’incontrario: non serve ad escludere l’insolvenza, mentre potrebbe servire ad aggravarla“.
“Lasciamo che siano gli obbligazionisti“, si spingono ad aggiungere i giudici, “a lamentarsi dell’incostituzionalità dell’azzeramento dei titoli subordinati, non coloro che ne traggono vantaggio predicando la solvibilità della banca”. Infine, la pietra tombale: “L’accertamento dell’insolvenza non è oscurato da alchimie contabili, sta in due cifre molto chiare: attivo zero, passivo € 305 milioni. Per sincerarsene non serve un atto di fede, basta un atto di scienza, anzi un’inferenza logico-matematica”.
Altrettanto irrilevanti vengono ritenute le critiche alla percentuale di svalutazione dei crediti applicata nella fase di risoluzione, perché “al momento della liquidazione coatta amministrativa BPEL non aveva più crediti, li aveva già interamente realizzati o ceduti all’ente-ponte”, e “nessuna valutazione consolatoria retrospettiva può ripristinare un valore storicamente perduto nel contesto della cessione”.
Ancora più “evidente l’inutilità di rivangare, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, le opportunità di un aumento di capitale che non c’è stato, essendo rimasto soltanto “divisato” (come afferma la difesa appellante) nella riunione del consiglio di amministrazione del 11 febbraio 2015. Nel momento topico, gli auspicati mezzi finanziari non c’erano e parimenti la solvibilità dell’impresa. Il rimpianto per quello che manca non può indurre a misconoscere quello che c’è, ovvero un puro e semplice “buco” di almeno trecento milioni di euro”.