Il cdm ha dato il via libera preliminare a un pacchetto di integrazioni e correzioni al Jobs Act. Le norme sulla tracciabilità dei buoni da 10 euro sono identiche a quelle contenute nel testo bloccato il 31 maggio da Renzi perché "troppo soft" e quindi esposto alle critiche delle opposizioni. Via libera alla misura voluta dall'ex monopolista delle tlc in cambio delle promesse assunzioni
Passate le elezioni amministrative, il timore degli attacchi di opposizioni e sindacati è archiviato. Così venerdì il governo Renzi ha dato il via libera preliminare al decreto con la stretta sull’utilizzo dei voucher lavoro in una versione identica a quella che il 31 maggio era stata giudicata troppo soft e quindi passibile di critiche. Il testo punta, sulla carta, a rendere pienamente tracciabili i buoni da 10 euro con cui in teoria dovrebbero essere pagate solo prestazioni occasionali ma che in pratica sono diventati l’unica fonte di reddito per il 37% delle persone che li ricevono. E il cui utilizzo nel 2015 ha fatto segnare un incremento (+66%) tale da far dire al presidente dell’Inps Tito Boeri che si tratta della “nuova frontiera del precariato“.
Il cdm ha approvato anche altre correzioni ai decreti attuativi del Jobs Act: tra il resto, passano le norme sui contratti di solidarietà espansiva care a Telecom, che dall’anno scorso rimanda le assunzioni promesse e minaccia esuberi in attesa dello sblocco di fondi pubblici per finanziare questa misura. Chi ha un sussidio di disoccupazione (Naspi) potrà poi lavorare senza perdere l’indennità se guadagna meno di 8.000 euro annui. “Lo stato di disoccupazione – si legge nel comunicato del governo – è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile”.
Comunicazione obbligatoria 60 minuti prima dell’inizio della prestazione a voucher – La prima modifica alle norme oggi in vigore, spiega la nota della presidenza del Consiglio, prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Maglie più larghe per gli imprenditori agricoli, che possono comunicare i dati “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni”. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Maglie più larghe per l’agricoltura – Il settore agricolo non solo gode di maggiore flessibilità sui tempi delle comunicazione ma non dovrà rispettare il tetto massimo di 2mila euro a committente pagabili con i voucher in quanto l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori paletti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile stagionalmente da parte di pensionati e studenti con meno di 25 anni o in qualunque periodo dell’anno se universitari e per le attività agricole presso piccoli produttori con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Via libera alla solidarietà chiesta da Telecom – Il cdm ha anche detto sì alla possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensiva che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti in contratti di solidarietà espansiva, nei quali la riduzione di orario è finalizzata a nuove assunzioni a condizione che il taglio complessivo dell’orario non sia superiore a quello già concordato. Un intervento che Telecom dall’anno scorso chiede a gran voce, facendo pressing sul governo perché finanzi la necessaria riduzione contributiva. La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del primo gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro deve metterci il necessario a raggiungere la misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restano a carico della gestione previdenziale e la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro viene ridotta del 50%.
Infine, a tutto vantaggio dell’ex monopolista delle tlc, si stabilisce che “per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale” – vedi Telecom – possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale la “reiterazione della riduzione contributiva per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi“.