Il provvedimento fissa nuovi criteri per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali della Presidenza del Consiglio. Dalla pubblicità dell’interpello alle procedure di valutazione. Ma secondo la Dirstat, che annuncia ricorso, non scioglie alcuni nodi. Paolucci: “Ignorata la categoria dei funzionari, la volontà discrezionale dell’amministrazione rasenta l’arbitrio”. E sulla forma: “Poteva essere scritta meglio, di alcune norme non si capisce il senso”
Troppi ricorsi dinanzi al giudice e troppe nomine bocciate dalla Corte dei Conti. Tanto da far scattare l’allarme a Palazzo Chigi. Spingendo il segretario generale in persona, Paolo Aquilanti, ad intervenire. Con una lettera indirizzata, nel marzo scorso, ai capi dei dipartimenti e ai responsabili degli uffici per esortarli a seguire “le procedure di conferimento” degli incarichi dirigenziali “mediante interpello” in attesa della “definizione di nuove direttive”. E la direttiva del presidente del Consiglio Matteo Renzi (“recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”) alla fine è arrivata. Firmata, per conto del premier, dal sottosegretario Claudio De Vincenti l’11 maggio scorso. Ma sul provvedimento un pezzo del sindacato interno è già sul piede di guerra. “La direttiva contiene una serie di criticità che impugneremo senz’altro dinanzi al Tar”, annuncia a ilfattoquotidiano.it il segretario generale della Dirstat Pietro Maria Paolucci.
CIAK SI CAMBIA – Ma cosa prevede il testo varato da Palazzo Chigi? Il provvedimento, che il nostro giornale ha potuto visionare, fissa innanzitutto gli obiettivi: programmazione; pubblicità dei posti vacanti; valutazione dell’idoneità tecnica e professionale; rotazione degli incarichi; parità e pari opportunità. Tra le novità più importanti, l’obbligo di rendere conoscibili “mediante pubblicazione di apposito avviso”, il cosiddetto interpello, “sul sito Internet istituzionale e in Intranet, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica”. Sui quali il Dipartimento per le risorse umane e strumentali (Diprus) effettua “la ricognizione periodica e l’aggiornamento” con cadenza semestrale. Gli interpelli restano pubblicati, di norma, per almeno 10 giorni. Viene introdotto, inoltre, il principio per il quale il dirigente titolare di un incarico “non può partecipare all’interpello” se all’atto della sua pubblicazione “non sono trascorsi almeno 18 mesi dalla data di decorrenza dell’incarico in corso”. Il capo del Dipartimento o dell’Ufficio interessato “esamina, anche tramite una commissione appositamente nominata, le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei dirigenti” e i relativi curricula. L’esame può prevedere anche “colloqui conoscitivi”.
PRIMA GLI INTERNI – Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’interpello, la struttura che lo ha proposto, “dà conto – assumendone l’esclusiva responsabilità – dell’esito”. Nel caso in cui nessun dirigente di ruolo manifesti interesse per l’interpello o tra i dirigenti interessati nessuno sia risultato idoneo all’incarico, “è possibile individuare la professionalità necessaria ricorrendo a personale dirigenziale di altre amministrazioni o ad estranei alla dirigenza” con alta professionalità. Come dire, prima si deve cercare all’interno e poi, se l’esito dell’interpello riservato ai dirigenti di ruolo è risultato “infruttuoso”, all’esterno. Non solo. La selezione di personale esterno, successiva e solo eventuale, è legata ad una “rinnovata volontà discrezionale della struttura proponente”, che però deve essere “debitamente motivata”. Insomma, una novità importante rispetto al passato quando, andato deserto l’interpello, si poteva attingere direttamente all’esterno senza il passaggio intermedio della ricerca tra i dirigenti di altre amministrazioni.
CRITICITA’ INSORMONTABILI – Ma come è stata accolta la direttiva dai sindacati della presidenza del Consiglio? In realtà, quando l’11 aprile la prima bozza fu inviata in visione, l’unica sigla interna a rispondere prima della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti, formulando i propri rilievi, era stata la Dirstat. “Ci sono aspetti positivi e altri meno, alcune delle nostre osservazioni sono state recepite, altre no. Ma ci sono soprattutto alcune criticità che impugneremo senza alcun dubbio dinanzi al Tar”, annuncia il segretario generale Paolucci. Per esempio? “Il dirigente titolare di un incarico non può partecipare all’interpello prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dalla data di decorrenza dell’incarico in corso – spiega –. Nella prima stesura erano addirittura 24, ma la norma resta comunque eccessivamente vessatoria e con un profilo di illegittimità: i dirigenti di seconda fascia, non potranno partecipare, pur in presenza di curricula e di professionalità eccellenti, ad un interpello di prima fascia. Inoltre se saranno affidati contratti di 18 mesi, alla scadenza ci si ritroverebbe senza incarico. Per questo a nostro avviso il termine giusto è di un anno, anche tenendo conto che la ricognizione sui posti vacanti viene espletata ogni sei mesi”.
NORME SENZA SENSO – Poi ci sono gli aspetti contraddittori. “La direttiva non prevede, come avviene per i dirigenti, il ricorso anche a professionalità interne nel ruolo di funzionari – prosegue Paolucci –. Un limite che costituisce un serio problema specialmente quando l’incarico viene conferito a funzionari provenienti da altre amministrazioni previo collocamento in aspettativa. Causando così un danno all’amministrazione di provenienza che, oltre a ritrovarsi privata di un’unità, non può disporre del relativo posto in ruolo”.
NIENTE DI PERSONALE Ma non è tutto. “Il ricorso a personale esterno viene ricondotto ad una ‘rinnovata volontà discrezionale della struttura proponente debitamente motivata’ – sottolinea il dirigente della Dirstat –. Ma in questo caso la richiamata discrezionalità amministrativa sembra delineare, piuttosto, un caso di ingiustificato arbitrio”. Poi ci sono gli aspetti formali. “Di sicuro, la direttiva poteva essere scritta meglio”, continua Paolucci. Che fa anche un esempio. “All’articolo 7 comma 6 si precisa che ‘gli incarichi dirigenziali decorrono dalla data indicata nel decreto di attribuzione dell’incarico o dalla data di registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti, se successiva’ – aggiunge il segretario della Dirstat –. Ma, visto che la registrazione è sempre successiva, non si capisce il senso di questa disposizione”.
VENIAMOCI INCONTRO – Infine un appello all’amministrazione. “Sul tavolo c’è anche la riforma Madia della Presidenza del consiglio e della dirigenza, temi sui quali vorremmo confrontarci – conclude Paolucci –. Abbiamo chiesto al segretario generale di indire una riunione con tutte le sigle sindacali da più di un mese: tutto tace. Ma nel frattempo registriamo con sorpresa e disappunto di dover apprendere cosa sta accadendo da notizie di stampa anziché dal nostro datore di lavoro”.
Twitter: @Antonio_Pitoni