di Gimmi Distante per @SpazioEconomia

Il presente articolo si colloca nell’ambito di una tematica che, negli ultimi anni, ha assunto un certo rilievo nel panorama giurisprudenziale civilistico (ma aggiungerei anche socio-economico): si tratta delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi (Cr). L’esistenza di un contenzioso correlato al funzionamento della Cr, è una delle tante conseguenze negative della crisi economica che attanaglia l’Italia ormai da parecchi anni. Con la crisi, numerose imprese sono dovute ricorrere più intensamente all’indebitamento bancario. Il fenomeno del credito bancario è, in sé, ovviamente fisiologico, ma diventa patologico quando le imprese, per di più in numero elevato, non riescono a far fronte ai debiti assunti. In questo contesto si collocano le segnalazioni alla Cr.

La stessa Cr è un sistema informativo, presso la Banca Centrale, sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Essi, in particolare, comunicano il totale dei crediti verso i propri clienti. E’ utile ricordare quali crediti debbano essere sottoposti a comunicazione:
1) di crediti pari o superiori a € 30.000;
2) dei crediti in sofferenza di qualunque importo.

In linea con il funzionamento della Cr, la Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato. In questo ambito, pertanto, si delinea quello che potremmo definire come lo scopo con il quale si è inteso creare la Centrale Rischi, ossia:
1) migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
2) innalzare la qualità del credito;
3) rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

Punto importante, inoltre, è quello che evidenzia come i dati della Cr siano riservati. Per quanto, invece, riguarda la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario. Pertanto la funzione della Cr muove essenzialmente su due versanti. Su di uno, essa realizza un interesse pubblico, che trova sede attraverso le segnalazioni e comunicazioni; sull’altro, poi, si colloca il concessionario del credito, che è oggetto della segnalazione a sofferenza. Si delinea, così, una sorta di conflitto che trova una sua giustificazione nell’interesse pubblico all’ampliamento del patrimonio informativo, proprio degli enti creditizi, e nell’interesse del cliente alla conservazione dell’integrità della reputazione e dell’immagine.

Si può, in definitiva, osservare come il sacrificio dell’immagine o della reputazione possa ritenersi giustificato in quanto il credito interessato versi in una situazione di effettiva sofferenza. Infatti, nel caso in cui manchi tale condizione, si verifica una chiara illegittimità della segnalazione eseguita alla Cr. Naturalmente il regime della gravità della lesione è superiore nel caso in cui l’interessato assolva il ruolo di imprenditore commerciale. L’effetto principale della segnalazione, infatti, è che l’impresa segnalata viene considerata inaffidabile dall’intero sistema creditizio, con la conseguenza tipica che viene chiesto il rientro dagli affidamenti da parte di tutti gli intermediari che operano con l’impresa e diventa poi estremamente difficile, per l’imprenditore, ottenere nuovi finanziamenti.

Di fatto, una segnalazione alla Centrale rischi può determinare l’impossibilità per l’impresa di continuare a svolgere la propria attività. A queste condizioni, si comprende come un’errata segnalazione in Cr possa comportare danni significativi per la società che la subisce. Nelle ipotesi più gravi, l’impresa, che è già indebitata e dunque in difficoltà, può arrivare a essere dichiarata fallita, venendole meno i mezzi per operare sul mercato. Questo aspetto, a mio parere, è di estrema importanza soprattutto alla luce del fatto che, effetti così devastanti, fanno da contro altare ad un fondamento normativo, sul quale lo strumento della Cr ha tratto le sue origini, che trova sede in poche disposizioni.

Si tratta degli artt. 53, comma 1 lett. b), 67 comma 1 lett. b) e 107 comma 2, del Tub (Testo Unico Bancario). In base a queste previsioni normative, la Banca Centrale è stata destinata del conferimento del potere di emanazione, su conforme atto di deliberazione del Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), di provvedimenti relativi alla materia del contenimento del rischio. Si tratta di un impianto dispositivo la cui architettura è stata realizzata fuori da qualsivoglia intervento del Parlamento. Il legislatore, in tal modo, ha quasi voluto conferire alla Banca d’Italia come una sorta di delega in bianco, la quale resta sfornita completamente di criteri direttivi.

Il che sembra quasi aver delineato un meccanismo praeter legem (oltre la legge). Sulle banche interessate, pertanto, deve ricadere l’obbligo di quelle cautele necessarie ai fini del rispetto delle ragioni dell’utenza. Quello che le banche debbono evitare è, quindi, di rendersi artefici di false comunicazioni. Tuttavia, il sempre crescente ricorso alla tutela giudiziaria fa ritenere che non sempre la segnalazione alla Cr sia assistita dal rispetto dei criteri di legittimità richiesti. In questi casi la parte che vi rimane coinvolta esercita i mezzi rimediali utili a conseguire esito di cancellazione di segnalazione illegittima oltre la eventuale azione di risarcimento del danno subito.

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