Per il gip che ha assolto Ligresti jr e altri due imputati: ""Manca sia la prova della falsità della notizia di occultamento di una perdita che la prova inconfutabile del concreto pericolo di alterazione del prezzo delle azioni emesse da Fonsai e Milano Assicurazioni"
“Manca sia la prova della falsità della notizia di occultamento di una perdita che la prova inconfutabile del concreto pericolo di alterazione del prezzo delle azioni emesse da Fonsai e Milano Assicurazioni”. Lo scrive il gup di Milano Andrea Ghinetti nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso dicembre ha mandato assolti Paolo Ligresti, ex consigliere di Fonsai ed ex vice presidente di Milano Assicurazioni, Fulvio Gismondi ex attuario di Fonsai e Pier Giorgio Bedogni, ex dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Fondiaria-Sai processati con rito abbreviato dopo che la loro posizione era stata trasmessa per competenza dai magistrati di Torino.
L’inchiesta era stata avviata dalla Procura torinese e si basava sull’ipotesi di una “sottostima” della riserva sinistri delle due compagnie pari complessivamente a 538 milioni di euro, considerata una cifra, si legge nelle motivazioni, “rilevante in termini di variazione dei valori riportati sia nello stato patrimoniale, che nel conto economico con valutazione estimativa superiore al 10% rispetto al valore corretto”. Di conseguenza la comunicazione al mercato del marzo 2011 sarebbe stata falsa e avrebbe ingannato gli investitori causando un’alterazione del valore dei titoli in Borsa fino al dicembre dello stesso anno. Fino a quando, cioè, quando è stata ‘rettificata’, con ulteriori precisazioni, la comunicazione.
Tale ipotesi non è però stata condivisa dall’ex pm milanese e ora pg di Cassazione Luigi Orsi che aveva chiesto l’assoluzione, poi accolta dal gup Ghinetti. In base ad alcune consulenze tecniche in gran parte del pm, il giudice ritiene che “il superamento della soglia di punibilità del 10%, è anche nella prospettazione d’accusa, esiguo siccome pari al 10,21%” e “non può considerarsi significativo”. Ciò “impedisce di ritenere la sussistenza” della “concreta responsabilità degli odierni imputati”.