Dietrofront del governo sul decreto fannulloni. Nell’ultima versione della norma, approvata in via definitiva dal consiglio del 15 giugno, è sparito il riferimento al reato di omissione d’ufficio per i dirigenti che non segnalano i lavoratori assenteisti. O meglio, quei dipendenti pubblici che timbrano il cartellino e poi non vanno a lavorare, dando luogo all’illecito di falsa attestazione della presenza in servizio. In questo modo, il dirigente inerte potrà comunque subire sanzioni disciplinari fino anche al licenziamento, ma non sarà perseguibile per il reato previsto dall’articolo 328 del codice penale, che prevede da sei mesi a due anni di reclusione.
Altra storia, invece, per il dipendente colto in flagrante a timbrare e poi andare a spasso. In caso di furbetto del cartellino, infatti, l’amministrazione dovrà fare una denuncia al pubblico ministero in sede penale e una segnalazione alla Corte dei conti. I magistrati contabili potranno condannare il dipendente per danno d’immagine nei confronti dell’amministrazione: in questo caso, il lavoratore dovrà pagare una cifra pari ad almeno sei mesi di stipendio.
In ogni caso, quando colto in flagrante, entro 48 ore per il lavoratore scatterà la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il provvedimento partirà d’ufficio, mentre finora era rimasto facoltativo: l’obbligatorietà era prevista solo per casi più gravi. Al dipendente sarà garantito il diritto alla percezione di un assegno alimentare durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro. E dopo la sospensione dal servizio, partirà il procedimento disciplinare. Che dovrà durare solo 30 giorni, mentre oggi il termine è di 120 giorni.