Il testo depositato a Montecitorio trae spunto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale. Che ha accolto il ricorso del comune di Pineto, in Abruzzo. E supera le obiezioni del Dipartimento delle finanze che chiedeva uno specifico intervento normativo. Saranno accatastate nella categoria D/7, relativa ai fabbricati destinati ad attività industriale. In mancanza della rendita catastale, l’imponibile sarà costituito dal valore di bilancio
Mare agitato in vista per le piattaforme petrolifere. Finite nel mirino di una proposta di legge (pdl) di Sinistra italiana che punta ad assoggettarle al pagamento dell’Imu, della Tasi e, per il passato, anche dell’Ici. Il testo, primo firmatario Gianni Melilla, depositato a Montecitorio, trae spunto dai principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 24 febbraio scorso pronunciata su ricorso del comune di Pineto contro le pronunce delle commissioni tributarie di merito che avevano ‘esentato’ il gruppo Eni dal pagamento del tributo. Ma la pdl, recependo i rilievi recentemente formulati dal Dipartimento delle Finanze, prevede anche modifiche alla legge di stabilità 2016 per “stabilire il pieno assoggettamento delle piattaforme petrolifere ad accatastamento ad Ici, e conseguentemente, anche ad Imu e Tasi”.
SECONDO NATURA – Insomma, una proposta, quella di Melilla, che arriva al termine di un percorso iniziato il 24 febbraio scorso proprio con la decisione della Consulta. Che, stabilendo la natura giuridica di “immobili” delle piattaforme petrolifere (in quanto “saldamente infisse nel sottosuolo marino”), ha affermato, ricorda la relazione introduttiva della pdl, come esse soddisfino il presupposto dell’Ici. Presupposto che si realizza con il possesso dei fabbricati “siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali”. Secondo la Suprema Corte, “le piattaforme petrolifere, così come le centrali cui sono annesse, sono classificabili nella categoria catastale D/7, svolgendosi operazioni qualificabili quali attività industriale”. Vanno pertanto considerate un bene economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra e, prosegue la relazione dei deputati di Sinistra italiana, soggetto ad accatastamento autonomo e non quale pertinenza della centrale di terra.
CON TANTA STIMA – Ma, in controtendenza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, una risoluzione del Dipartimento delle Finanze ha rilevato che, ai fini dell’applicabilità dell’Imu alle piattaforme petrolifere, occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, ma anche l’ampliamento del presupposto impositivo dell’Imu e della Tasi. Un’indicazione alla quale la pdl Melilla provvede stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E) è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e, a differenza da quanto previsto attualmente dalla legge di stabilità 2016, “delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale”. Si prevede, inoltre, che siano esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Ma quest’ultima esclusione non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale. Dettaglio al quale le società petrolifere si erano aggrappate per escludere l’assoggettabilità delle piattaforme ad Ici e, conseguentemente, a Imu e Tasi.
RISOLVE LA LEGGE – La pdl chiarisce, inoltre, che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale. Le quali, come inventariate dall’Istituto cartografico della Marina, saranno classificate nella categoria catastale D/7. E, in mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere sarà costituita dal valore di bilancio.
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