Parte l’iter per la presentazione delle domande di indennizzo degli obbligazionisti delle quattro banche poste in risoluzione dal governo (Carife, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche). Il Fondo interbancario tutela depositi (Fitd) del comparto bancario, che secondo la legge di stabilità fornisce le risorse al fondo di solidarietà, informa infatti come dal prossimo 22 luglio sarà disponibile sul proprio sito il modulo standard per la presentazione dell’istanza. Nella stessa giornata sarà attivata sul portale la procedura telematica di presentazione dell’istanza, che comunque potrà essere inviata (unitamente agli allegati richiesti) anche tramite raccomandata. Gli investitori potranno verificare in ogni momento lo stato della propria pratica, accedendo all’area riservata del sito.
L’investitore deve allegare il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto, l’attestazione degli ordini eseguiti, una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull’ammontare del reddito. Inoltre vanno allegati la copia di un documento di identità in corso di validità, copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al Fitd tramite studi legali o associazioni di consumatori. L’invio dell’istanza potrà avvenire sul sito web o tramite raccomandata.
Possono presentare richiesta, nel termine massimo di 6 mesi a partire da luglio, gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione. L’investitore deve avere un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100mila euro al 31 dicembre 2015, un ammontare del reddito complessivo nell’anno 2014 inferiore a 35mila euro. L’indennizzo forfettario è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari al netto di oneri e spese e la differenza, se positiva, fra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Btp equivalente. Dalla ricezione dell’istanza decorre il termine di 60 giorni previsto dalla legge ai fini della liquidazione dell’indennizzo.