Testo riformato
Il bicameralismo paritario resta in questi casi

Il bicameralismo resta paritario per una serie di leggi: costituzionali (comprese quelle che riguardano le minoranze linguistiche), referendum e leggi di iniziativa popolare, leggi che determinano ordinamento, legge elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, leggi che attuano le modalità di partecipazione dell’Italia a formazione e attuazione di norme e politiche dell’Ue, norme su ineleggibilità, incompatibilità, durata di mandato e modalità di elezione dei senatori, le leggi che regolano la ratifica dei trattati sull’appartenenza dell’Italia alla Ue, la dichiarazione di Roma come capitale dello Stato, le forme di autonomia territoriale delle Regioni non a statuto speciale su: giudice di pace, disposizioni sulle politiche sociali, istruzione, lavoro, formazione, commercio con l’estero, beni culturali e paesaggistici, governo del territorio, sulla partecipazione delle Regioni alla formazione e all’esecuzione degli atti dell’Ue e sugli accordi delle Regioni su materie di competenza, su bilancio e patrimonio di Comuni, Città Metropolitane e Regioni, sulla possibile sostituzione del governo nei confronti di Regioni, Città metropolitane e province di Trento e Bolzano in caso di mancato rispetto di trattati internazionali, sicurezza pubblica, unità territoriale, sui sistemi di elezione di presidenti e consigli regionali, oltre che su emolumenti e quote rosa, sull’accorpamento dei Comuni.

Leggi ordinarie: ok della Camera, il Senato può chiedere di intervenire
Tutte le leggi che si occupano di cose diverse da queste sono approvate dalla Camera, ma il Senato può intervenire, chiedere di esaminarlo entro 10 giorni e con il voto di un terzo dell’assemblea (quindi 33 senatori). Palazzo Madama ha poi 30 giorni di tempo per esaminarlo e modificarlo, ma la Camera ha l’ultima parola (e voto). A quel punto la legge – con o senza modifiche accolte – può essere promulgata.

Materie regionali e bilancio: il Senato interviene automaticamente
Il Senato è coinvolto e può modificare le leggi che intervengono sulle materie su cui legiferano le Regioni a maggioranza assoluta entro 10 giorni dalla trasmissione del testo dalla Camera. La Camera può ripristinare la legge a maggioranza assoluta.

Il Senato è coinvolto e può modificare le leggi di bilancio approvate dalla Camera entro 15 giorni dalla data di trasmissione del testo. Ma la Camera può modificare di nuovo a maggioranza semplice e prevale.

Su eventuali “questioni di competenza” i presidenti delle Camere decidono “d’intesa tra loro”.

Il Senato può fare attività conoscitive e osservazioni
Il Senato può chiedere di fare attività “conoscitive” e formulare “osservazioni” sui testi in esame alla Camera. Montecitorio può tenerne conto, ma anche no.

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Referendum costituzionale, come cambia la formazione delle leggi con la riforma detto in modo chiaro (forse)

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