Articolo 72
Testo attuale
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Testo riformato
Ogni disegno di legge che riguarda le materie elencate nel primo blocco, è esaminato da una commissione e poi dalla Camera, che la approva articolo per articolo e con votazione finale (cioè come ora). Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Gli stessi regolamenti possono prevedere in quali casi e forme si possono esaminare e approvare disegni di legge in commissione. Ma se il governo o un decimo dei deputati o un quinto della commissione lo richiede, serve anche il voto in Aula, con due opzioni: esame vero e proprio o con sole dichiarazioni di voto.
La procedura definita “normale” di esame e di approvazione da parte della Camera riguarda leggi costituzionali, elettorali, leggi-delega, decreti, ratifiche dei trattati internazionali e leggi di bilancio.
Il governo può richiedere procedure d’urgenza per approvare le leggi, escluse quelle sulle materie citate di nuovo all’articolo 70, tra cui leggi elettorali, ratifiche dei trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio. La Camera vota se accogliere o meno la richiesta del governo entro 5 giorni: se la richiesta è accolta, entro altri 70 giorni dev’essere fissata la votazione finale sulla legge. Anche in questo caso può intervenire il Senato, ma con termini e scadenza dimezzati rispetto a quanto previsto all’articolo 70 (cioè entro 5 giorni deve chiedere di esaminare e entro 15 deve votare le modifiche). In ogni caso queste scadenze non possono essere posticipate per più di 15 giorni.