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Referendum costituzionale, la “legge oscura” che può diventare la nuova Carta: rigonfia di parole e di frasi infinite

La Costituente, prima di approvare il testo, lo fece rileggere a scrittori e letterati per renderlo più semplice e chiaro a tutti, con periodi lunghi in media 20 parole. Per De Mauro è l'unico testo comprensibile alla stragrande maggioranza degli italiani. Il testo della riforma Renzi-Boschi ha articoli di oltre 300 e 400 parole. In un caso si è passati da 9 a 439 e il punto arriva dopo oltre 170 vocaboli

Articolo 1l’Italia è Repubblica democratica, fondata sul lavoro. I 556 della Costituente l’avevano scritto così, forse solenne ma bruttino. Una, mancava una, una Repubblica. A mettere un colpetto di matita dopo la quarta parola della bozza di Costituzione uscita nel 1947 non fu un giurista né un funzionario del ministero né un parlamentare. Fu uno scrittore, si chiamava Pietro Pancrazi, scriveva anche sul Corriere della Sera, era di Cortona, non lontano da Laterina. Fu il presidente dell’Assemblea, Umberto Terracini, a chiamarlo a rivedere la legge fondamentale dello Stato che stava nascendo. A qualcuno dei costituenti il testo non piaceva, in qualche parte era troppo rigido, troppo tecnico, aulico. Insieme a Pancrazi, prima dell’approvazione finale, la Costituzione fu rivista anche dal latinista Concetto Marchesi (amico di Togliatti) e dal saggista Antonio Baldini. E’ così che diventò la più bella del mondo. “Un monumento in termini di sobrietà, di essenzialità, di economia e anche di eleganza del linguaggio” ha definito la Costituzione Michele Ainis

Nel 2011 – molto prima che Matteo Renzi diventasse presidente del Consiglio e molto dopo la bocciatura delle riforme di Berlusconi – il presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, suggerì che i primi due articoli di ogni legge costituzionale dovrebbero essere sempre: “Articolo 1: ogni norma legislativa deve essere formulata in maniera completa, comprensibile e senza rimandi. Articolo 2: l’inosservanza dell’articolo precedente comporta la incostituzionalità della norma”. Ancora prima, nel 2008, il linguista Tullio De Mauro – invitato al Senato a parlare della Costituzione più bella – spiegò che “l’ideale sarebbe scrivere frasi con meno di 25 parole, se si vuole essere capiti”. Secondo De Mauro la Costituzione vigente ha “una media esemplare di un po’ meno di 20 parole per frase”. Per il 93 per cento è scritta con un vocabolario di base, “che già nelle scuole elementari, per chi le fa, può essere noto”. I costituenti “non solo scelgono le parole più trasparenti, per il possibile, ma scelgono di scrivere frasi esemplarmente brevi”. La Costituzione è uno dei pochissimi testi italiani, secondo De Mauro, comprensibile dalla stragrande maggioranza della popolazione. Come la Costituzione, forse, c’è solo Lettera a una professoressa di don Lorenzo Milani. Poi se “uno vuole abbandonarsi all’estro dell’arte fa quello che vuole come Joyce”.

Come fosse il Monologo di Molly Bloom, la parte della Costituzione che aspetta di essere confermata o bocciata nel referendum di autunno, ha articoli di 323, 438, 439 parole. Quasi l’equivalente dell’intero testo della Carta attuale, che contiene 1357 vocaboli. L’articolo 70 – che parla del funzionamento del Parlamento ed è l’applicazione dell’abolizione del bicameralismo perfetto – oggi è composto da 9 parole: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. La riforma istituzionale che porta il nome del ministro Maria Elena Boschi ne aggiunge 430. Quell’articolo riesce a citare, tutti in fila, 9 tra commi di altri articoli della Carta, senza dire di cosa parlano. In un caso non si trova un solo punto per la lunghezza di 173 parole. Per leggere la possibile nuova Costituzione, insomma, non basterebbe un professore di diritto: servirebbe anche uno pneumologo per leggerla fino in fondo. “Di solito chi ha idee chiare le esprime in maniera chiara” ha già spiegato nei mesi scorsi Ainis, consigliando ai riformatori di rileggere i classici. Dell’articolo 70, messa da parte la complessità formale, a un certo punto sfugge il senso per colpa dell’italiano.

Quella sottoposta a referendum – a prescindere dal merito – è una Carta rimpinzata di roba. L’articolo 55 – che parla della composizione del Parlamento – attualmente si sviluppa in due frasi per un totale di 31 parole, soggetto-verbo-complemento, soggetto-verbo-complemento. Quello nuovo ha 5 commi per un totale di 8 frasi e 187 vocaboli. L’articolo 57 – che si occupa del Senato – dovrebbe essere uno dei passaggi-chiave, perché è alla base del superamento del bicameralismo perfetto. Ma al taglio di un ramo del Parlamento corrisponde una moltiplicazione di parole. Un’aggiunta all’articolo 85 – che regola elezioni, mandato e poteri del presidente della Repubblica – complica tutto: “Quando il presidente della Camera esercita le funzioni del presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune”.

L’espansione della Carta è dovuta anche al fatto che – forse per paura di poca chiarezza – ripete due volte le stesse cose. Il giudizio preventivo della Corte costituzionali sulle leggi elettorali compare sia all’articolo 73 sui poteri di promulgazione del presidente della Repubblica (per il momento spiegato con tre frasi) sia all’articolo 134 dedicato alla Consulta. L’articolo 70 – sulla formazione delle leggi – non solo si espande, ma si intreccia:

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione

Lo Statuto Albertino, 1848, 168 anni fa, regolava la legislazione così: “Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo”.

Joyce non c’entra, dunque. I partiti che si propongono di riformare le istituzioni hanno scritto la nuova Costituzione come se fosse una legge come le altre. E le altre leggi, tendenzialmente, sono scritte male. Zagrebelsky non si stanca mai di ricordare l’articolo 111, riformato nel 1999, cosiddetto del “giusto processo”. Lì ci sono “retorica, linguaggi cifrati e il contemporaneo svuotamento dei contenuti normativi”. Ma anche un vero e proprio errore lessicale. Il 111 dice che “La giurisdizione si attua attraverso il giusto processo”. “Ma la giurisdizione si esercita, non si attua – dice l’ex presidente della Consulta – Perché altrimenti diventa un concetto metafisico. Di sicuro, però, gli artefici non pensavano ad Aristotele o a San Tommaso. Pensavano forse a qualche amico degli amici”.

La linguista Bice Mortara Garavelli, parlando di testi di giustizia, l’ha definita “complicazione indiscreta”: “Indebita complessità sintattica e profonda oscurità semantica”. Il referendum, per Zagrebelsky, è su “un testo scritto malissimo. In certe parti contraddittorio e incomprensibile. La chiarezza, per una Costituzione, è anche un fatto di democrazia”.

La legge oscura è un libro dello stesso Ainis in cui si elencavano tutte le mostruosità dei testi di legge. Anzi il giurista ritiene incostituzionali le disposizioni “oscure” perché violano vari articoli tra cui il 54 che prevede il dovere dei cittadini di osservare le leggi, cosa impossibile quando le leggi sono incomprensibili. “Leggi oscuramente scritte – ha scritto Gianrico Carofiglio, magistrato ed ex senatore, in Con parole precise – non solo richiedono l’intermediazione sapienziale degli esperti, ma consentono anche a quegli esperti una più ampia – e soggettiva – interpretazione”. L’ex presidente del Consiglio e ora giudice costituzionale Giuliano Amato è solito fare l’esempio di Vincenzo Scotti, ministro del Lavoro di un governo Fanfani: “Il lodo Scotti non si riuscì mai a capire se aveva abolito o prorogato la “scala mobile”, ma il suo scopo era quello di ottenere su di esso il consenso sia degli uni che degli altri. Scotti era bravissimo nell’ottenere questo risultato”. “Se tu arrivi ad una efficace e concisa messa a fuoco di ciò che hai nella testa – spiegava l’ex capo del governo – trovi le parole che corrispondono a questa messa a fuoco”, mentre il legislatore non chiaro è il legislatore “che vuole nascondere un difficile compromesso che ha raggiunto tra le varie parti politiche e questo compromesso può esprimersi solo con nozioni che si prestano a più letture. È dunque un lessico che sta tra l’oscuro e l’ambivalente”.

Un linguaggio che ha bisogno dell’interprete, qualcuno che sciolga il dubbio. “La parola formulare e magica del giurista sacerdote e stregone dell’antico diritto romano sopravvive ancora oggi – scriveva sempre Carofiglio – E’ lo strumento attraverso il quale i giuristi poco consapevoli della responsabilità democratica del loro lavoro (o troppo consapevoli del loro potere e dell’aspirazione a conservarlo) s’identificano in casta“. E le leggi da interpretare sono sempre pericolose: “Le nostre leggi oscure – aveva anticipato tutti Cesare Beccaria oltre tre secoli fa – finiscono con l’essere benevolmente interpretate se alla porta bussa un amico e viceversa applicate in modo rigido ai nemici e ai forestieri”. Perché le leggi scritte “in una lingua straniera al popolo” lo pongono “nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà”. La differenza tra cittadini e sudditi.

Anche per questo i costituenti – classe dirigente e non casta – non accettarono tutte le modifica del professor Pancrazi. All’articolo 3 (“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli…”) sostituì “compito” con “ufficio”. I 556 ringraziarono e lasciarono che quell’articolo, quello sull’uguaglianza dei cittadini, fosse il più chiaro possibile a tutti.