Da luglio è andato in pensione il fondo nazionale statale che, in caso di insolvenza, risarciva i turisti del costo della vacanza. Ora, invece, sono le agenzie e i tour operator a dover tutelare i clienti dotandosi di fondi privati. Ma i piccoli operatori difficilmente riusciranno ad ottenere le garanzie bancarie
Senza grande risonanza mediatica, da luglio il Fondo nazionale di garanzia per i viaggi organizzati gestito dal ministero per i Beni culturali è stato abolito. In pratica, d’ora in avanti in caso di fallimento o insolvenza del tour operator il consumatore non sarà più rimborsato dallo Stato, ma saranno le stesse agenzie viaggi a tutelare i propri clienti con assicurazioni e garanzie bancarie che copriranno le eventuali bancarotte.
Eventi nient’affatto rari: basti pensare ai crac degli anni passati di Sprintours, Parmatour, Viaggi del Ventaglio e Valtur, mentre lo scorso 26 luglio è stata la volta di Lowcostholidays Spain SL (holding della Lowcosttravelgroup Ltd) il cui fallimento ha coinvolto 140mila turisti obbligandoli a scegliere tra rinunciare a partire per le vacanze e sostenere significativi esborsi per rimanerci, dato che i fornitori, non avendo ricevuto i pagamenti dall’operatore turistico, hanno cancellato le prenotazioni o chiesto il pagamento direttamente al cliente.
Insomma, questa del pensionamento del fondo di garanzia è una novità che cambierà la vita di tutti i malcapitati che dovranno percorrere una vera via crucis per richiedere e (forse) ottenere il rimborso dell’agognata vacanza, rilevatasi un dramma totale. La decisione di trasformare il fondo da pubblico a privato è arrivata direttamente dall’Unione Europea dopo l’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia. Tutta colpa della lunghezza dell’iter previsto per il rimborso: pieno di insidie, una giungla burocratica con cavilli che sembrano fatti apposta per scoraggiare le richieste di risarcimento.
Inoltre, l’Italia è stato l’unico Paese in Europa ad aver scelto di creare uno strumento pubblico, che non ha mai funzionato, invece di optare per polizze assicurative o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, assicurano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto di viaggio e il rientro immediato del turista.
Fondo pubblico ancora operativo per viaggi acquistati fino a giugno – Cosa cambia, quindi, per i turisti italiani se non è più un problema dello Stato coprire eventuali rischi di insolvenze o fallimenti? “Per i pacchetti acquistati prima di luglio resta la copertura del fondo pubblico che era alimentato da un contributo annuo da parte dei tour operator”, spiega a ilfattoquotidiano.it Julia Rufinatscha, consulente legale del Centro europeo consumatori Italia. Che aggiunge: “Lo Stato continuerà così a garantire al viaggiatore il rimborso e il rimpatrio anticipato se l’operatore dovesse fallire o sia insolvente”.
Per i pacchetti comprati dopo l’1 luglio ci sono i fondi di garanzia privati – E se il pacchetto viaggi è stato acquistato dopo il primo luglio? Non essendo ancora fallito nessun tour operator italiano dall’entrata in vigore della nuova disposizione, in teoria dovrebbe essere molto facile e sicuro riuscire ad ottenere indietro i soldi, grazie alla presenza del fondo privato che le più grandi associazioni del settore hanno già sottoscritto. Ad esempio Astoi (la Confindustria dei Viaggi) ha costituito “Fondo di Garanzia”, Confesercenti Assoviaggi ha istituito la “Garanzia Viaggi”, mentre la Fiavet ha creato il consorzio “Fogar”. In particolare, sarà a questi singoli enti che, in caso di fallimento dell’agenzia, andrà inviata la raccomandata per chiedere il rimborso, ricordando che la procedura scatta nel Paese dove si trova la sede legale del tour operator.
Le piccole agenzie non offrono tutele – Il problema per i consumatori, invece, potrebbe esserci se a fallire sarà una piccola agenzia di viaggio che non è stata in grado di dare le dovute garanzie bancarie, rendendo molto difficile acquisire una fideiussione bancaria. “In questo caso – sottolinea la Rufinatscha – gli operatori commerciali di modeste dimensioni potrebbero avere seri problemi a trovare una compagnia assicuratrice disposta ad accendergli una polizza. E, senza la copertura per insolvenza o fallimento, i turisti rischiano di non avere tutele e risarcimento”. Ma c’è di più. “Il tour operator più piccolo e non associato – continua la legale del Centro europeo consumatori Italia -, per riuscire ad ottenere i necessari affidamenti dal sistema bancario, potrebbe scaricare il costo sul consumatore. Che, alla fine, è come se si pagasse da solo la tutela”. Del resto, difficilmente entrando in un’agenzia di viaggio il cliente è così concentrato sulle singole voci che compongono il prezzo totale da riuscire a capire se la polizza a carico del tour operator viene o meno scaricata su di lui.
I consigli da seguire – Al momento di effettuare una prenotazione, i consumatori devono sincerarsi dell’effettiva copertura di cui potranno usufruire – che dovrà essere prevista contrattualmente – e preferire le società in grado di tutelarli maggiormente. Con il rispetto della prima regola aurea: leggere tutte le note del contratto, anche quelle scritte in fondo al testo con caratteri più piccoli, e domandare sempre se non si è ben capito qualcosa.