Dimenticare o omettere di pagare il bollo auto potrebbe non essere più tanto doloroso. Almeno se l’amministrazione finanziaria non è efficiente al punto di contestare il mancato pagamento nei tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato.

Ebbene si, se le varie Equitalia e Agenzia delle Entrate non inviano una cartella esattoriale entro il triennio post periodo in questione, lo Stato non potrà avere più nulla a pretendere. Secondo l’art.1, comma 163, della legge 296/06, il titolo esecutivo deve infatti essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale l’accertamento è divenuto definitivo. Pena la decadenza.

Ciò significa, ad esempio, che se non si è pagato il bollo nel 2016 i tre anni vanno conteggiati a partire dal 1° gennaio 2017, il che sposta il termine per la notifica al 1° gennaio 2020. Dopodiché, scatta la prescrizione.

Come ricorda il sito studiocataldi.it, a suffragare questa tesi c’è anche un verdetto del CTR di Catanzaro, del febbraio 2016, che propende per la tesi dei tre anni, preferendola all’orientamento precedente (seguito anche da alcune sentenze di Cassazione) che favoriva il termine decennale. La prescrizione, tuttavia, può essere interrotta se il contribuente riceve una cartella di pagamento o un avviso di accertamento.

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