Queste le motivazioni dei giudici di Roma che il 13 giugno 2016, emettendo una sentenza con dieci condanne e otto assoluzioni, fecero cadere l'associazione mafiosa per gli imputati accusati di aver dominato le attività illecite a Ostia
Il 13 giugno 2016, emettendo una sentenza con dieci condanne e otto assoluzioni, i giudici della seconda Corte d’Appello di Roma fecero cadere l’associazione mafiosa per gli imputati del processo ai componenti delle famiglie Fasciani e Triassi, accusate di aver dominato le attività illecite a Ostia. Per i magistrati sono state provate le “capacità criminali”, ma non abbastanza il metodo mafioso. “I fatti oggetto del processo si connotano … per la loro estrema gravità: il gruppo organizzato capeggiato da Carmine Fasciani e da sua moglie – scrivono i giudici di secondo grado nelle motivazioni del verdetto – ha mostrato evidenti capacità criminali, operando sul territorio di Ostia non solo attraverso usure ed estorsioni, ma anche attraverso il progressivo inserimento con modalità occulte in attività economiche, godendo di una fama che ha consentito ai suoi appartenenti di costruire rapporti connotati da sopraffazione e aggressività seppure non sufficientemente diffusi sotto i profili quantitativo e qualitativo da configurare il reato di cui all’articolo 416 bis“.
Per i giudici di secondo grado è fuori discussione che ad Ostia “Carmine Fasciani e sua moglia Silvia Bartoli fossero a capo di un gruppo organizzato finalizzato alla commissione di reati di usura, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi e all’acquisizione di attività economiche in modo occulto”. A dimostrarlo ci sono intercettazioni sia ambientali che telefoniche ma “non è provata la pervasività dell’associazione nel tessuto sociale dell’area di Ostia così come non risulta sufficientemente provato il diffuso clima di intimidazione e i conseguenti ‘stato di assoggettamento e condizione di omertà propri del metodo mafioso'”.
Per il collegio dei giudici “il materiale probatorio raccolto depone per singoli atti intimidatori, posti in essere nei confronti di singoli soggetti, mentre difetta la prova della pervasività del potere coercitivo del gruppo Fasciani; l’atteggiamento tenuto dai testi escussi in primo grado non può essere ricondotto in modo univoco a strategie intimidatorie o comunque ad uno stato di diffusa soggezione; quanto a Cassia (Sebastiano, collaboratore di giustizia che aveva raccontato agli inquirenti alcuni meccanismi del gruppo) il suo controesame ha evidenziato imprecisioni, contraddizioni e versioni dei fatti via via corrette quando non addirittura ritrattate”.