La drammatica vicenda di Tiziana Cantone ha posto l’attenzione anche sulla rilevanza della condanna delle spese legali in un processo. Nel dibattito che ne è scaturito molti hanno pensato che pure la condanna a pagare 20.000 euro di spese legali abbia avuto un peso nella decisione del suicidio. E’ difficile sostenerlo perché la ributtante gogna alla quale è stata esposta ha certamente avuto il peso decisivo. Ma la condanna alle spese, prevista e disciplinata dal codice di procedura civile, è uno strumento di enorme potere, posto nelle mani del giudice. Uno strumento che può cambiare il destino, e dunque anche la vita, di una persona.
Il diritto costituzionale di difesa può dirsi realizzato solo ove sia garantito ad ogni soggetto un esercizio effettivo, tanto ab initio quanto alle conseguenze che possono derivare da un esercizio negativo o addirittura abusivo di tale diritto, ciò appunto per non gravare la parte vittoriosa di spese che concretamente ne pregiudichino o riducano le ragioni accertate. Nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio della soccombenza, secondo il quale chi perde la lite deve farsi carico delle spese di lite della parte vittoriosa. La condanna alle spese di lite può divenire una voce importante in relazione allo stesso oggetto del giudizio, il cui quantum delle spese può non solo cambiare la percezione della portata finale del provvedimento, ma addirittura ridimensionare drasticamente le dimensioni del provvedimento stesso, vanificandolo o sminuendolo fortemente (si pensi ad esempio ad una lite di valore limitato che però impone di spendere un importo analogo per difendersi). Domina quindi il criterio oggettivo della regola della soccombenza basato sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e il contenuto della decisione.
L’art. 91 codice di procedura civile sancisce in particolare che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa” e l’art. 92 codice di procedura civile che “il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Dunque è esclusivamente il giudice a decidere se condannarti alle spese e a quanto, potendole compensare. E spesso la decisione non è motivata come dovrebbe o addirittura è abnorme e lacunosa.
Giova ricordare come il legislatore negli ultimi 7 anni abbia realizzato una rete di strumenti intimidatori dell’art. 24 Costituzione, come pensato dai padri costituenti, compromettendo la tenuta dello Stato di democrazia, diluendo i diritti nell’inchiostro di una tutela indebolita, realizzando un diritto alla difesa censorio, con una tutela riservata solo ai soggetti più abbienti, in quanto dotati di maggiori risorse (dalla modifica dell’art. 96 codice di procedura civile con l’introduzione del cosiddetto danno punitivo, all’appello col filtro all’aumento esponenziale dei contributi unificati e degli altri tributi correlati, alle sanzioni pecuniarie in caso di soccombenza etc).
Con il lemma «spese» il codice di procedura civile effettua un generico e non meglio definito riferimento a tutti gli esborsi che complessivamente costituiscono il costo del processo, cioè a tutti gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con lo svolgimento del processo. Tali oneri possono suddividersi perlomeno in due tipi: a) esborsi che assurgono a tributi (contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della controversia, imposta di registro) o di pagamento di diritti per prestazioni ipoteticamente espletate da impiegati pubblici (cancellieri ed ufficiali giudiziari), dunque riconducibili ad un corrispettivo per la prestazione del servizio giustizia ad opera dell’apparato pubblico (costi giudiziali); b) compensi versati a soggetti privati (difensori, consulenti tecnici, custodi) per attività espletate in relazione al processo (inclusi i costi stragiudiziali). Sono considerate ripetibili le spese che abbiano origine nel processo e negli atti in esso compiuti, quali le spese: – relative ad atti funzionali all’attività difensiva («compensi»), purché documentate, ivi comprese le spese per consulenza tecnica di parte e per attività ante giudizio ove necessarie ad accertare l’altrui condotta illecita; – versate all’erario per imposta di registro; – successive all’emissione della sentenza, per registrazione e trascrizione; – per gli accessori fiscali al difensore (Iva e contributo previdenziale); – il rimborso forfetario per spese generali stabilito in misura percentuale.
La discrezionalità nella liquidazione delle spese gode di amplissimo spettro d’azione. Infatti liquidare X o 3X, compensare le spese o addirittura liquidarne X-1 può voler dire cambiare radicalmente l’esito di un giudizio, soprattutto se di valore contenuto ove l’entità delle spese può addirittura travalicare lo stesso valore economico delle domande. La condanna alle spese è pertanto un delicatissimo strumento di equità processuale e sostanziale al contempo, pretendendosi al riguardo una straordinaria attenzione dall’organo giudicante, dotato di tale potestà. Potestà che non sempre viene esercitata con la dovuta attenzione, così alimentandosi ulteriori ingiustizie ovvero imponendo alla parte l’ulteriore onere di dover impugnare e ricorrere avverso tale esercizio.
Marcello Adriano Mazzola
Avvocato e scrittore
Giustizia & Impunità - 16 Settembre 2016
Tiziana Cantone, perché è stata condannata a pagare le spese legali
La drammatica vicenda di Tiziana Cantone ha posto l’attenzione anche sulla rilevanza della condanna delle spese legali in un processo. Nel dibattito che ne è scaturito molti hanno pensato che pure la condanna a pagare 20.000 euro di spese legali abbia avuto un peso nella decisione del suicidio. E’ difficile sostenerlo perché la ributtante gogna alla quale è stata esposta ha certamente avuto il peso decisivo. Ma la condanna alle spese, prevista e disciplinata dal codice di procedura civile, è uno strumento di enorme potere, posto nelle mani del giudice. Uno strumento che può cambiare il destino, e dunque anche la vita, di una persona.
Il diritto costituzionale di difesa può dirsi realizzato solo ove sia garantito ad ogni soggetto un esercizio effettivo, tanto ab initio quanto alle conseguenze che possono derivare da un esercizio negativo o addirittura abusivo di tale diritto, ciò appunto per non gravare la parte vittoriosa di spese che concretamente ne pregiudichino o riducano le ragioni accertate. Nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio della soccombenza, secondo il quale chi perde la lite deve farsi carico delle spese di lite della parte vittoriosa. La condanna alle spese di lite può divenire una voce importante in relazione allo stesso oggetto del giudizio, il cui quantum delle spese può non solo cambiare la percezione della portata finale del provvedimento, ma addirittura ridimensionare drasticamente le dimensioni del provvedimento stesso, vanificandolo o sminuendolo fortemente (si pensi ad esempio ad una lite di valore limitato che però impone di spendere un importo analogo per difendersi). Domina quindi il criterio oggettivo della regola della soccombenza basato sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e il contenuto della decisione.
L’art. 91 codice di procedura civile sancisce in particolare che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa” e l’art. 92 codice di procedura civile che “il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Dunque è esclusivamente il giudice a decidere se condannarti alle spese e a quanto, potendole compensare. E spesso la decisione non è motivata come dovrebbe o addirittura è abnorme e lacunosa.
Giova ricordare come il legislatore negli ultimi 7 anni abbia realizzato una rete di strumenti intimidatori dell’art. 24 Costituzione, come pensato dai padri costituenti, compromettendo la tenuta dello Stato di democrazia, diluendo i diritti nell’inchiostro di una tutela indebolita, realizzando un diritto alla difesa censorio, con una tutela riservata solo ai soggetti più abbienti, in quanto dotati di maggiori risorse (dalla modifica dell’art. 96 codice di procedura civile con l’introduzione del cosiddetto danno punitivo, all’appello col filtro all’aumento esponenziale dei contributi unificati e degli altri tributi correlati, alle sanzioni pecuniarie in caso di soccombenza etc).
Con il lemma «spese» il codice di procedura civile effettua un generico e non meglio definito riferimento a tutti gli esborsi che complessivamente costituiscono il costo del processo, cioè a tutti gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con lo svolgimento del processo. Tali oneri possono suddividersi perlomeno in due tipi: a) esborsi che assurgono a tributi (contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della controversia, imposta di registro) o di pagamento di diritti per prestazioni ipoteticamente espletate da impiegati pubblici (cancellieri ed ufficiali giudiziari), dunque riconducibili ad un corrispettivo per la prestazione del servizio giustizia ad opera dell’apparato pubblico (costi giudiziali); b) compensi versati a soggetti privati (difensori, consulenti tecnici, custodi) per attività espletate in relazione al processo (inclusi i costi stragiudiziali). Sono considerate ripetibili le spese che abbiano origine nel processo e negli atti in esso compiuti, quali le spese: – relative ad atti funzionali all’attività difensiva («compensi»), purché documentate, ivi comprese le spese per consulenza tecnica di parte e per attività ante giudizio ove necessarie ad accertare l’altrui condotta illecita; – versate all’erario per imposta di registro; – successive all’emissione della sentenza, per registrazione e trascrizione; – per gli accessori fiscali al difensore (Iva e contributo previdenziale); – il rimborso forfetario per spese generali stabilito in misura percentuale.
La discrezionalità nella liquidazione delle spese gode di amplissimo spettro d’azione. Infatti liquidare X o 3X, compensare le spese o addirittura liquidarne X-1 può voler dire cambiare radicalmente l’esito di un giudizio, soprattutto se di valore contenuto ove l’entità delle spese può addirittura travalicare lo stesso valore economico delle domande. La condanna alle spese è pertanto un delicatissimo strumento di equità processuale e sostanziale al contempo, pretendendosi al riguardo una straordinaria attenzione dall’organo giudicante, dotato di tale potestà. Potestà che non sempre viene esercitata con la dovuta attenzione, così alimentandosi ulteriori ingiustizie ovvero imponendo alla parte l’ulteriore onere di dover impugnare e ricorrere avverso tale esercizio.
PERCHÉ NO
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Russia ancora contro Mattarella: ‘Parallelo con Hitler? Conseguenze’ Hacker russi attaccano siti italiani
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Mosca torna all'attacco del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ancora una volta a parlare è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che afferma che "non può essere lasciato senza conseguenze e non lo sarà mai”, quanto affermato dal Capo dello Stato italiano nel corso della conferenza tenuta a Marsiglia il 5 febbraio scorso in occasione dell’onorificenza accademica di dottore honoris causa. In particolare l'affermazione secondo cui alla fine degli anni Trenta "anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura".
Se venerdì scorso fonti del Quirinale avevano parlato di un Presidente assolutamente sereno, rimandando alla lettura del testo pronunciato a Marsiglia, stavolta la linea del Colle è di assoluto silenzio e di nessun commento rispetto alla nuova sortita russa, peraltro seguita da attacchi cyber di tipo DDoS filorussi a siti italiani di aeroporti e di trasporto pubblico. Azioni rivendicate sempre in risposta al discorso pronunciato nell'università francese.
Mattarella intanto è in partenza per una visita ufficiale in Montenegro, che culminerà domani con i colloqui nella capitale Podgorica con l'omologo montenegrino Jakov Milatovic. Primo appuntamento stasera l'incontro con una rappresentanza della collettività italiana.
Washington, 17 fab. (Adnkronos/Afp) - Gli incontri tra funzionari statunitensi e russi in Arabia Saudita non dovrebbero essere visti come una "negoziazione" sull'Ucraina. Lo ha sottolineato un portavoce del Dipartimento di Stato americano in vista dei colloqui tra i due paesi domani a Riad.
"Non credo che le persone dovrebbero vedere l'incontro come qualcosa dove verranno messi a punto dettagli o progressi, come una specie di negoziazione", ha affermato Tammy Bruce, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato i funzionari di "dare seguito in modo efficace" alla telefonata con Vladimir Putin.
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Leggo che Silvia Salis, a cui faccio il mio in bocca al lupo per la candidatura a Sindaco di Genova, ha subito focalizzato l'attenzione e il suo impegno sull'incontro con le persone, rimettendole al centro, andando ad ascoltarle quartiere per quartiere. Poche parole ma chiare, che mi confortano e ricordano il senso dell'essere Sindaco: al centro di ogni politica ci sono le persone, c'è un territorio che va ascoltato, proprio quello che ho sempre cercato di fare nel mio impegno quotidiano. Per questo mi conforta che siano proprio queste le parole che guidano la sua campagna elettorale per la città di Genova". Lo dichiara Luca Pastorino, Sindaco di Bogliasco, deputato del Partito Democratico.
Beirut, 17 feb. (Adnkronos/Afp) - Le autorità libanesi hanno reso noto di aver prorogato a tempo indeterminato la sospensione dei voli in entrata e in uscita verso l'Iran, dopo aver inizialmente vietato agli aerei iraniani di atterrare a Beirut fino al 18 febbraio.
Le autorità hanno deciso di "incaricare il ministro dei lavori pubblici e dei trasporti di estendere il periodo di sospensione dei voli da e per l'Iran", ha detto ai giornalisti la portavoce della presidenza libanese Najat Charafeddine, senza specificare quando i voli riprenderanno.
Varsavia, 17 feb. (Adnkronos) - "Se noi europei non spendiamo molto per la difesa adesso, saremo costretti a spendere 10 volte di più se non impediamo una guerra più ampia". Lo ha scritto sui social il premier polacco Donald Tusk. "Come primo ministro polacco - ha aggiunto - ho il diritto di dirlo forte e chiaro, dato che la Polonia spende già quasi il 5% del suo pil per la difesa. E continueremo a farlo".
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L’Istituto nazionale di statistica e Polo strategico nazionale hanno siglato un accordo per la migrazione di servizi rilevanti dell’Istituto sull’infrastruttura cloud di Psn. La realizzazione di questo progetto, si legge in un nota congiunta, è stata resa possibile grazie ai fondi previsti nell’ambito della Missione 1.1 Infrastrutture digitali del Pnrr, promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto, si legge nel comunicato, ''ha l’obiettivo di arricchire i servizi infrastrutturali di Istat con soluzioni connotate da elevati livelli di innovazione e di sicurezza grazie ai quali Istat potrà gestire e analizzare una vasta gamma di dati demografici e sociali provenienti da fonti eterogenee, sviluppando e attivando nuovi processi di modellazione e rappresentazione dei fenomeni di interesse''.
L’Istat, ha dichiarato Massimo Fedeli, direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica, ''è fortemente impegnato nello sviluppo di applicazioni di Intelligenza Artificiale, a supporto della produzione statistica ufficiale. L’accordo con il Polo Strategico Nazionale rientra proprio nella strategia complessiva finalizzata al potenziamento della rete con Istituzioni, realtà private e soprattutto con il mondo della ricerca e alla esplorazione consapevole delle opportunità offerte dalla Ia”.
Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Polo strategico nazionale, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con l’Istat in questo progetto altamente innovativo abilitato dalla nostra infrastruttura cloud sovrana, scalabile e sicura. Questo accordo non solo rafforza la nostra missione di garantire la sicurezza e la sostenibilità nella gestione dei dati critici e strategici della Pubblica Amministrazione italiana, ma dimostra anche il nostro impegno nel supportare l'innovazione e la crescita tecnologica del paese".
Roma, 17 feb (Adnkronos) - "'Ci guidano le Stelle, 80 anni di Liberazione', è lo slogan che campeggia nella tessera di adesione a Sinistra italiana, la cui campagna di adesione per il 2025 è iniziata in queste settimane. Un richiamo ad un canto partigiano nella notte della guerra e della dittatura. Oggi lo diciamo anche noi di fronte ad un’altra lunga notte fatta di guerre e sopraffazioni, e con tutti i rischi incombenti sulla democrazia". Lo rende noto l’Ufficio stampa del partito.
"E proprio in questi giorni, in concomitanza con l’avvio della campagna di adesione a SI, un altro importante risultato è stato raggiunto: con l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, fare politica è diventata sempre più una cosa per ricchi. Per questo motivo Sinistra Italiana ha deciso 18 mesi fa di iniziare anche una raccolta fondi dal basso: per dimostrare che grazie al sostegno di tanti e tante, una politica per le persone, dalle persone, è possibile", prosegue SI.
"Ora grazie al supporto di migliaia di persone che credono in un'Italia diversa, è stato raggiunto un risultato straordinario: 100mila euro da microdonazioni. Una cifra importante, in appena 18 mesi, che ha dimostrato ancora una volta quanto forte sia il legame con la nostra comunità e soprattutto quanta voglia ci sia di partecipare attivamente alla vita politica di Sinistra Italiana", conclude SI.