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Sperimentazione, sentenza Corte Ue: “Vietati prodotti cosmetici testati su animali”

I giudici si riferiscono al caso in cui, i risultati dei test vengano utilizzati per dimostrare la sicurezza dei prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, in una sentenza, ha stabilito che è vietata l’immissione sul mercato dell’Ue di prodotti cosmetici nei quali sono presenti ingredienti testati sugli animali, anche se la sperimentazione avviene al di fuori dell’Unione. La Corte si riferisce al caso in cui, i risultati dei test sugli animali vengano utilizzati per dimostrare la sicurezza dei prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione.

Il verdetto analizza il caso dell’European Federation for Cosmetic Ingredients (Effci), un’associazione di categoria che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione europea. Tre membri di tale associazione hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone. L’EffCi ha poi consultato la giustizia britannica per accertare se le tre società interessate fossero passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti alle sperimentazioni animali.

“Il regolamento sui prodotti cosmetici – spiega la Corte – vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale. Secondo una di tali disposizioni, il prodotto cosmetico deve essere sicuro per la salute umana, e la sua sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione inclusa nella documentazione informativa sul prodotto”. Per l’EffCI quando le sperimentazioni animali sono state effettuate allo scopo di conformarsi alle normative di paesi terzi il regolamento non viene violato. Ma la Corte sottolinea che “l’accesso al mercato dell’Unione è subordinato all’osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale“.

Quindi, spiega ancora la Corte, è “irrilevante la circostanza che le sperimentazioni animali siano state richieste al fine di permettere la commercializzazione del prodotto in paesi terzi”. La Corte precisa, poi, che il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo, conclude la Corte, “sarebbe notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi”.