Mala tempora currunt, verrebbe da esclamare, allorché chi venne presentato come primo magistrato, supremo regolatore, custode della Costituzione, per “bollare come insana la china presa dallo scontro sulla riforma”, definisce “surreale” l’asserito “stato di belligeranza” intorno al referendum costituzionale e tuona contro i reprobi che, “alla cieca”, metterebbero “a rischio la continuità e l’azione del governo”, esponendo così il Paese “a serie incognite in termini di convulsione politica e istituzionale” là dove, e la cosa sarebbe “tanto più grave, dopo il referendum britannico, (…) molti, e non solo nell’Unione, aspettano di vedere, nonostante i due casi siano clamorosamente diversi, se ci sarà il bis di un rovesciamento di governo in Europa”. A parlare è Giorgio NapolitanoMelius re perpensa, tuttavia, non vi è motivo né d’indignarsi e neppure di stupirsi: fu Hans Kelsen a dimostrare che, in una Repubblica democratica,  non v’è spazio per un pouvoir neutre, nel senso che Constant attribuiva a tale espressione, il quale si contrapponga ai poteri politici “attivi” e che potere neutro non è certo il capo dello Stato, eletto sotto la pressione dei partiti politici, dunque non super partes, ma parte in causa. Ben altre, invece, sono le ragioni di perplesso del giurista.

È vero, innanzitutto, che furono le Camere, “a schiacciante maggioranza”, ad impegnare il governo a presentare un disegno di legge costituzionale, indicandone finalità e obbiettivi in una mozione parlamentare del 29 maggio 2013, quando a Palazzo Chigi sedeva Enrico Letta, e che il successore, ricevuto il testimone, “non ha dunque con una scelta arbitraria calpestato il Parlamento”. Questo argomento, però, non è dirimente per restituire “una misura al confronto sul referendum”. Il problema, infatti, non è se, mediante la presentazione del disegno di legge costituzionale all’origine del procedimento di revisione, il governo abbia conculcato o meno le prerogative del Parlamento, quanto piuttosto se il Parlamento, eletto in base al cosiddetto “Porcellum”, avesse il potere di approvare una così radicale legge di revisione costituzionale, quale quella sottoposta al referendum oppositivo, a seguito della declaratoria d’incostituzionalità di quel sistema elettorale, ex sententia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

Secondo i giudici della Consulta, sebbene finalizzate a conseguire un obiettivo costituzionalmente legittimo”, vale a dire “agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, le norme censurate “non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (…) al sistema di trasformazione dei voti in seggi”; ma “rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare”, così da produrre “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”.  Pertanto, si legge ancora in sentenza, “Risulta (…) palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (…), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.)”.

Un capo dello Stato, realmente primo magistrato, supremo regolatore, custode della Costituzione, di fronte a tale motivazione, allorché le Camere decisero essere giunto comunque il momento di riformare proprio la Costituzione, senza averne la legittimazione, avrebbe di sicuro avvertito l’esigenza non dico di scioglierle, ma almeno di richiamare il Parlamento al dovere di celebrare senza indugio il proprio inevitabile decesso, evitando così che il principio non scritto “di continuità” operasse, di fatto, come sanatoria dell’illegittimità delle elezioni. Per dirla, tuttavia, ancora una volta con Hans Kelsen, quale indipendenza può avere dal Parlamento, dalle coalizioni di partiti e dalla “rappresentanze d’interessi” che nel Parlamento trovano brodo di cultura e attenzione costante, un capo dello Stato che di quello sia l’espressione o la conseguenza?

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