Lo stabilisce una delibera del Comitato interministeriale credito e risparmio, varata il 3 agosto scorso. Unico vincolo è che l'addebito sia su base annuale. L'associazione dei consumatori e utenti dei servizi finanziari fa notare come la decisione sia in contrastro con le sentenze della Cassazione che hanno definito illecita la pratica
Dal primo ottobre torna l’anatocismo. La pratica di far pagare gli interessi sugli interessi, finora vietata benché largamente praticata dagli istituti di credito, diventa a tutti gli effetti consentita, purché il calcolo della cifra dovuta sia su base annua. Lo prevede la delibera 343 del Comitato interministeriale credito e risparmio, organo presieduto dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, varata il 3 agosto scorso. Che di fatto attua l’articolo 120 del Testo unico bancario (Tub), il quale a sua volta accoglie l’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016. “Le banche ringraziano il Pd (e la maggioranza di governo) che con un emendamento della scorsa primavera aveva ripristinato e resuscitato l’anatocismo bancario, vietato dal 1° gennaio 2014, essendo grate due volte al Cicr ed alla Banca d’Italia, che non ha messo bocca”, è il commento dell’Adusbef.
In estrema sintesi, cosa cambia per i clienti degli istituti? Al 31 dicembre di ogni anno verranno conteggiati gli interessi passivi maturati su un prestito o un mutuo (questo anche per i contratti iniziati in corso d’anno). A quel punto, il debitore avrà di fronte a sé due alternative. O s’impegnerà a corrispondere quegli interessi entro 60 giorni, oppure ne autorizzerà l’addebito sul proprio conto corrente. In questo secondo caso gli interessi si aggiungeranno al capitale e scatterà appunto l’anatocismo: a partire dal primo marzo successivo (ovvero alla scadenza del termine massimo di 60 giorni), cominceranno a maturare gli interessi sugli interessi.
Non è ancora del tutto chiaro però il modo in cui il testo della delibera del Cicr dovrà essere interpretato. “Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora“, si legge nelle carte licenziate dal Comitato interministeriale. Ma non si capisce se, perché quegli interessi divengano “moratori”, basterà attendere la scadenza del termine dei 60 giorni già citato oppure se il creditore debba avviare un’azione legale nei confronti del debitore ai sensi dell’articolo 1283 del Codice civile. La prima ipotesi, tuttavia, sembra essere la più probabile. In ogni caso, dando ai clienti delle banche la facoltà di chiedere l’addebito dei capitali sul proprio conto, l’anatocismo viene di fatto reintrodotto.
Secondo l’Associazione in difesa degli utenti bancari, le nuove norme si pongono in contrapposizione con “la lunga battaglia che aveva visto consolidare la giurisprudenza in Cassazione e Corte costituzionale, con il divieto assoluto recepito dalla legge di stabilità del 2014“. Il riferimento è in particolare a due sentenze emanate della suprema corte nel 1999 (la 2374/1999 e la 3096/1999), che stabilirono che l’anatocismo era il frutto non di un uso corrente nel mercato, ma di un accordo tra banca e cliente da considerarsi illecito perché anteriore alla maturazione degli interessi oggetti di capitalizzazione. Dopo queste sentenza, è seguito un lungo periodo di stallo legislativo, al termine del quale è stato introdotto il principio per il quale questa materia avrebbe dovuto essere disciplinata da un regolamento del Cicr. Proprio quello che entrerà in vigore a partire da domani.