Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza contro Massimo Bossetti che hanno visto condannare il muratore bergamasco al carcere a vita. Due sono le questioni che ritengo che meritino un ulteriore approfondimento. La prima questione: la prova genetica. Su questo blog mi sono già speso in alcune considerazioni sulla vicenda processuale e in specie sull’anomala prova del Dna che appare stranamente bifronte: per metà offre certezze identificative, per metà risulta incerta ed assai dubbia. Sto parlando dell’anomalia della presenza, nella medesima traccia (che ha incastrato Bossetti) di un profilo di DNA nucleare compatibile con quello di Bossetti e di un profilo di DNA mitocondriale incompatibile con il condannato. Ciò è anomalo, non solamente perché è incongruente scientificamente il rinvenimento di “un nucleare” senza il suo omologo mitocondriale, ma specialmente perché quest’ultimo è assai più resistente agli agenti atmosferici rispetto al nucleare e dunque, in situazioni come quelle che naturalisticamente si sono presentate in questo processo (il corpo di Yara per mesi abbandonato nel campo, d’inverno) ci si sarebbe aspettati, semmai, di riuscire ad estrarre un DNA mitocondriale (od entrambi) piuttosto che esclusivamente un nucleare, senza il corrispondente mitocondriale.
Seconda questione: la Corte di Assise si è spesa in ampie valutazione su “cosa sarebbe successo” tra Yara e Bossetti quella sera del rapimento della giovane, peraltro dando per verosimile un’aggressione a sfondo sessuale ai danni di Yara stessa. Costei, nella colluttazione, avrebbe anche tentato di resistere alle sevizie. L’anomalia ricostruttiva deriva dall’assenza di riscontri probatori sul punto. Ciò nel senso che non risultano testimonianza in merito e nemmeno le lesioni rinvenute sul corpo della ragazza possono considerarsi indizi certi che facciano pensare a questa successione di eventi.
Quale effetto possono avere sul proseguo del processo questi due passaggi probatori (DNA e ricostruzione della serata) che hanno rappresentato un momento centrale delle motivazioni? Credo che chi è stato chiamato a giudicare sia incorso in un paio di trappole cognitive assai comuni. In un intervento su di una rivista di filosofia (lachiavedisophia) in qualità di giurista e filosofo della mente di Justice of Mind, ho individuato e nominato le principali euristiche o trappole mentali del giudicante, così da differenziarle nella loro qualifica e qualità, da quelle di “senso comune”.
Nel caso di specie, quelle che meglio individuano questo doppio percorso cognitivo sono la “trappola mentale di Tolomeo” e la “trappola mentale di Gadamer”. La prima riguarda l’interpretazione che il giudice fa di un mezzo probatorio tecnico o scientifico. E’ in parte quello che due eminenti studiosi di logica giudiziaria (Taroni e Champod) hanno definito “prosecutor’s fallacy”. Si può incorrere nella trappola mentale di Tolomeo ogniqualvolta vi è uno scollamento tra quanto offre la prova e quanto impone la norma processuale.
Il DNA è un indizio e come tale, perché possa essere utilizzato dal giudice per decidere, deve essere “grave” e “preciso” (non per forza “concordante” ed in questo facendo eccezione rispetto alle altre prove indiziarie). Per grave s’intende che il genere di indizio deve logicamente e secondo esperienza far risalire da quell’elemento di prova (il DNA nel caso di Bossetti) al fatto da provare (ad esempio, la macchia è indice di un comportamento omicidiario da parte di colui che l’ha lasciata?). Per preciso s’intende, invece, che quel dato probatorio non deve presentare contorni incerti, lasciare dubbi sulla sua natura (ad esempio, sarebbe non preciso come indizio un biglietto di un treno non obliterato e dunque senza un esatto riscontro della data in cui è stato utilizzato). Ebbene nel processo contro Massimo Bossetti il DNA che lo ha incastrato (con questo dato anomalo della presenza di tale profilo di DNA mitocondriale) rende quell’indizio non preciso e dunque mancante di una qualità fondamentale per poter essere utilizzato dal giudice ai fini del decidere (in senso di colpevolezza).
Peraltro di tutto ciò si era ampiamente avveduto il Tribunale del Riesame di Brescia in funzione di giudice di appello sulla misura cautelare. Aveva infatti sostenuto che il dibattimento avrebbe dovuto chiarire questa aporìa disponendo una perizia. La difesa l’ha chiesta in sede di udienza preliminare ed il giudice l’ha negata. Non mi consta che sia stata richiesta durante il dibattimento. Ritengo giustamente: le falle ed i buchi probatori rappresentano il ragionevole dubbio espressamente previsto dal codice come ragione di assoluzione. Se la difesa avesse insistito sul punto ed il risultato fosse stato negativo per l’imputato si sarebbe potuto ipotizzare anche un comportamento di difesa inefficace (per dirla secondo la dizione nordamericana) o, peggio, di infedele patrocinio (per dirla all’italiana).
La difesa non può, infatti, salvare una prova incerta, peraltro la cui incertezza è stata certificata da un giudice nel corso del procedimento (quello di Brescia). Quanto alla seconda trappola mentale il riferimento è all’utilizzo, da parte del giudice, dell’ermeneutica (disciplina il cui padre spirituale è Gadamer, appunto) in luogo dell’epistemologia. Cosa vuole dire? Che il giudice non può fare “lo storico” e cioè non può colmare i buchi probatori con delle possibilità di accadimenti o delle verosimiglianze. Questo è, appunto, quanto è invece chiamato ad operare lo storico che deve dare completezza agli elementi che ha a disposizione. Diversamente il giudice deve attenersi strettamente a ciò di cui dispone, come l’epistemologo o lo scienziato empirista; arrendendosi nell’impossibilità di dare una risposta giuridicamente completa in tutti quei casi di dubbio sulla prova. Con la conseguenza che al giudice, in caso di falle determinanti nel complesso delle prove, deve assolvere in nome del principio latino “in dubio pro reo” o della sua declinazione “all’americana” della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”. Anche se, nel suo intimo, il medesimo giudice sarebbe convinto della colpevolezza dell’imputato.