“Le condizioni di Giuseppe Uva erano fin da subito tali da imporre la chiamata al 118 […] con il duplice risultato di fornire al paziente l’assistenza necessaria facendo cessare ogni turbativa della quiete pubblica”. Invece la richiesta di intervento fu annullata e “sproporzionato” è stato il dispiegamento di forze dell’ordine – una gazzella dei carabinieri e tre volanti della polizia – per avere ragione di due uomini che avevano alzato troppo il gomito.

Questi sono solo alcuni passaggi della durissima richiesta alla Corte d’assise d’appello da parte del sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo. La vicenda è quella di Giuseppe Uva, l’operaio di 43 anni morto all’ospedale di Varese la mattina del 15 giugno 2008 dopo essere stato fermato da due carabinieri e sei poliziotti – Paolo Righetto, Stefano Dal Bosco, Luigi Empirio, Pierfrancesco Colucci, Francesco Focarelli Barone, Bruno Belisario, Vito Capuano e Gioacchino Rubino -, processati e assolti in primo grado dall’accusa di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.

Gaballo, nel documento datato 21 settembre 2016, chiede che in secondo grado le imputazioni siano le stesse perché gli uomini delle forze dell’ordine “hanno posto in essere dolosamente condotte di costrizione fisica [che], per la loro durata e connotazione violenza e ingiusta, devono ritenersi [la causa] del grave stato di stress che, innestandosi sulla preesistente patologia cardiaca, ha determinato l’evento aritmico terminale e il decesso” di Giuseppe Uva.

Le otto pagine scritte della procura generale di Milano sono un attacco frontale alla sentenza pronunciata nell’aprile scorso dalla corte d’assise di Varese. Sentenza che sarebbe “motivata in modo sommario nei punti rilevanti a decidere”, scrive il sostituto pg Gaballo, perché “dopo 115 pagine di svolgimento del processo, delle 47 pagine dedicate alla motivazione, circa quattro hanno attinenza con la vicenda”.

Ancora per la procura generale, Uva è stato ammanettato e privato della libertà senza che ci fossero motivi sufficienti. Tra le ragioni sottolineate da Gaballo, c’è l’articolo 659 del codice penale, quello che si occupa del “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Articolo che non prevede l’arresto in flagranza e che, nella vicenda di Uva, fermato insieme all’amico Alberto Bigioggero, non avrebbe dovuto portare i due in caserma, dove l’operaio poi morto “non avrebbe certamente ricevuto l’assistenza sanitaria necessaria né sarebbe stato in grado di partecipare coscientemente ad alcun adempimento […] come eleggere un domicilio o nominare un difensore”.

Se si volesse comunque sorvolare sul fatto che alcuni testimoni, tra cui lo stesso Bigioggero, sono stati ritenuti “apoditticamente inattendibili” dalla Corte d’Assise di Varese, per la procura generale a determinare le accuse contro gli imputati rimane il “riscontro oggettivo” di “alcune lesioni riscontrate sul cadavere di Uva non riconducibili a condotte autolesionistiche. In particolare la lesione sulla sommità della fronte non è compatibile con un volontario urto frontale e quella alla base della piramide nasale non è compatibile con l’urto contro una superficie piana”.

Infine, per Gaballo – oltre alla frase pronunciata da un carabiniere contro la vittima (“Proprio te stavo cercando, questa notte te la faccio pagare”) e le frizioni per la presunta relazione extraconiugale tra Uva e la moglie di un militare – c’è anche dell’altro. Tra questi elementi, “il mancato immediato avviso al pubblico ministero del trattenimento in caserma”, “la mancata redazione del relativo verbale” e “l’illecita sottrazione del telefono cellulare a Bigioggero […] dopo che aveva chiamato il padre e il 118″.

Per tutto ciò, secondo la procura generale, è impossibile pensare all'”errore scusabile” nel valutare “l’uso legittimo di mezzi di coazione fisica“. Dunque, per questi motivi, la corte d’assise deve pronunciarsi sulla “responsabilità di tutti gli imputati per i reati di sequestro di persona aggravato e omicidio preterintenzionale“.

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