Le domande per usufruire della sanatoria che prevede il pagamento integrale del debito con la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, dovranno essere presentate entro il prossimo 21 gennaio. Utilizzando il modulo che Equitalia (o un eventuale altro agente della riscossione) ha 15 giorni di tempo. Ecco come funziona
E’ partito il conto alla rovescia per la rottamazione delle cartelle esattoriali con i debiti a ruolo relativi agli anni 2000-2015 prevista dal decreto Fiscale che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale nella serata di lunedì 24 ottobre, data a partire dalla quale si contano i 90 giorni di tempo per aderire all’operazione. Quindi le domande per usufruire della sanatoria che prevede il pagamento integrale del debito con la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, dovranno essere presentate entro il prossimo 21 gennaio. Utilizzando il modulo che Equitalia (o un eventuale altro agente della riscossione) ha 15 giorni di tempo per pubblicare sul suo sito internet. La scadenza è dunque per il prossimo 7 novembre.
COSA NON SI DOVRA’ PAGARE – Il decreto la chiama “definizione agevolata” e riguarda tutte le cartelle esattoriali, non solo quelle di Equitalia. Di fatto sarà possibile pagare le cartelle ricevute sulle imposte e sui contributi cancellando le sanzioni e gli interessi di mora.E’ stato previsto anche uno “sconto” per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Rimane da pagare, oltre all’importo dovuto inizialmente, anche l’aggio per il concessionario della riscossione. Caso a sé le multe stradali per le quali chiaramente non potranno essere cancellate le sanzioni in quanto l’oggetto delle multe sono proprio delle “sanzioni amministrative per violazione del codice della strada”. Quindi il beneficio sarà limitato agli interessi oppure sulle maggiorazioni previste in questo caso per il tardato pagamento dalla legge di depenalizzazione del 1981.
LA RATEIZZAZIONE E LE SCADENZE – Al momento della richiesta il contribuente potrà scegliere di pagare l’importo dividendolo in massimo quattro rate. Entro il 22 giugno (sei mesi dall’entrata in vigore del decreto) il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha fatto domanda l’importo complessivo dovuto al netto della sanatoria e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna a un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole potrà pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. Dall’operazione l’erario conta di incassare 2 miliardi il prossimo anno e 900 milioni quello successivo.
VIETATO SALTARE LE RATE – Saltare un pagamento o farlo in modo parziale costerà l’uscita dalla sanatoria con il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle. Il versamento della potrà esser fatto con la domiciliazione bancaria oppure con i bollettini precompilati, ovvero andando di persona allo sportello dell’agente di riscossione. Potranno aderire alla sanatoria anche i contribuenti che hanno già in parte pagato le cartelle, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.
LA RINUNCIA ALLE LITI E LE ECCEZIONI – Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le ”azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.
La rottamazione non vale per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di “aiuti di Stato” (in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.