Nel suo testamento aveva disposto di non vendere mai alle coop. Questo perché tra Bernardo Caprotti, il patron di Esselunga morto un mese fa, la competizione era arrivati a livelli estremi. Così tanto che l’imprenditore aveva scritto un libro autobiografico “Falce e carrello” in cui puntava il dito contro il sistema antagonista dei supermercati delle cooperative rosse. Caprotti era stato condannato per “illecita concorrenza per denigrazione” nel 2011, ma nel corso di altri giudizi i giudici avevano riconosciuto a Caprotti il diritto di critica. Adesso post mortem arriva un’altra sentenza – quella depositata oggi dalla Cassazione – relativa all’udienza svoltasi lo scorso giugno – che riapre a carico dell’imprenditore, e della sua società, il processo civile per risarcimento danni da “concorrenza sleale per denigrazione” per diverse vicende narrate nel libro.

Ad avviso della Cassazione – che ha accolto il ricorso di Mario Zucchelli, presidente della Coop Estense, e della stessa cooperativa – i giudici milanesi di primo e secondo grado hanno sbagliato a considerare quel libro, distribuito e pubblicizzato da Esselunga, non come una inchiesta giornalistica che deve essere scrupolosa, ma come un’opera letteraria priva di “intento informativo” e sorretta solo dall’esigenza “narrativa” di esporre la personale riflessione di Caprotti sul sistema delle coop e che, pertanto, era scriminata dal diritto di critica essendo anche un tema molto dibattuto da politica ed economia.

Scrive la Cassazione che “l’errore” di aver così qualificato il libro di Caprotti” ha indotto” i giudici milanesi “a prescindere da una verifica puntuale” del rispetto “della forma civile dell’esposizione” e della verità delle vicende narrate. Secondo i supremi giudici, sarebbe stato necessario “valutare il requisito della continenza in modo rigoroso” di fronte a espressioni che indicavano Zucchelli come “un oste imbottito di denaro”, una persona che si muove “in uno stagno torbido, fetente” e “tiene Modena al guinzaglio come un cagnolino” e la coop come fornita di una capacità “illimitata di mentire e di ribaltare la realtà”, come per la vicenda dello “scippo” di un terreno acquistato a basso prezzo da una anziana sopravvissuta ad Auschwitz.

Per la Cassazione, occorreva scandagliare la verità di queste affermazioni e non liquidarle come “verosimili” perché non si possono giustificare scritti che narrano singoli fatti veri ma tacciono “dolosamente o colposamente” su altrettante circostanze “tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato”. Ad avviso dei supremi giudici, Falce e carrello può essere stato uno strumento per mettere in “cattiva luce” presso i consumatori la Coop Estense, e non era da escludere “la sussistenza della denigrazione commerciale” solo perché – come hanno ritenuto i giudici di merito – “bersaglio delle denunce contenute nel libro non erano i prodotti commercializzati” dalla coop ma “la complessiva attività e l’organizzazione della Coop Estense”.

Secondo la Suprema Corte (sentenza 22042), c’è concorrenza sleale da denigrazione non solo quando si diffondono tra il pubblico notizie ‘scorrette’ sui prodotti che vende l’impresa antagonista, ma anche quando si cerca di screditare in generale l’attività di una impresa, la sua organizzazione o “il modo di agire dell’imprenditore nell’ambito professionale” con notizie “la cui conoscenza” risulti comunque idonea “a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l’impresa gode presso i consumatori”. Ora la causa per risarcimento danni si riapre davanti alla Corte di Appello di Milano e il problema riguarderà gli eredi di Caprotti. Altri due ricorsi delle coop – Coop Italia e Coop Adriatica – contro l’autore di Falce e carrello sono invece stati respinti dalla Cassazione che li ha giudicati carenti anche per motivi tecnici legati alla loro stesura.

La Corte di Cassazione “ha sostanzialmente riconosciuto la correttezza delle conclusioni della Corte di Milano, che ha affermato la sussistenza del diritto di critica a favore di Bernardo Caprotti ed Esselunga e ha escluso – si legge in una nota di Esselunga – la concorrenza sleale da parte degli stessi “.

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