Il collegio, presieduto da Marcello Sinisi, ha però accolto la parte del reclamo presentato dai legali di Facebook Ireland, disponendo che non sussiste alcun obbligo per l’hosting provider di controllare preventivamente tutte le informazioni caricate sulla varie pagine
Solo ieri era arrivata la notizia che la Procura di Napoli ha chiesto l’archiviazione per i quattro “amici” che avevano diffuso i video in cui Tiziana Cantone era ripresa. Oggi invece per la famiglia della 31enne morta suicida arriva un’altra notizia. Dovevano essere rimossi da Facebook i link e le informazioni relativi alla giovane donna che si era tolta la vita il 13 settembre scorso dopo la diffusione sul web, a sua insaputa, di quelle immagini. Una volta che ne era emersa l’illiceità dei contenuti il social network aveva l’obbligo di eliminarli. Ciò a prescindere da un preciso ordine dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
La decisione è arrivata dal giudice del Tribunale civile di Napoli Nord che con ordinanza ha parzialmente rigettato il reclamo di Facebook Ireland, dando invece ragione alla madre di Tiziana, Teresa Giglio. Il collegio, presieduto da Marcello Sinisi, ha però accolto la parte del reclamo presentato dai legali di Facebook Ireland, disponendo che non sussiste alcun obbligo per l’hosting provider di controllare preventivamente tutte le informazioni caricate sulla varie pagine.
“È una pronuncia molto equilibrata – commenta Andrea Orefice, avvocato civilista legale della madre di Tiziana – perché introduce il principio, rigettando quanto asseriva Facebook, secondo cui un hosting provider, pur non avendo un generale obbligo di sorveglianza su tutto quanto viene pubblicato sui propri spazi, deve però rimuovere le informazioni illecite, quando arriva la segnalazione di un utente. È quello che è avvenuto nel caso di Tiziana. E non deve attendere che il sia Garante della Privacy oppure il giudice ad ordinargliene la rimozione”.