Il caso di Tiziana Cantone torna a far discutere. E’ notizia di oggi che il tribunale di Napoli Nord ha rigettato parzialmente il reclamo proposto da Facebook contro l’ordinanza dello stesso Tribunale che le aveva imposto di cancellare i video hard della 31 enne di Mugnano, suicidatasi il 13 settembre scorso. Secondo il tribunale il gigante californiano, appena rilevata l’illiceità dei contenuti, avrebbe dovuto rimuovere quei video a prescindere da un preciso ordine dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
Il collegio, presieduto da Marcello Sinisi, ha accolto invece la parte del reclamo presentato dai legali di Facebook Ireland disponendo che non sussiste alcun obbligo per l’hosting provider di controllare preventivamente tutte le informazioni caricate sulla varie pagine.
Il principio è rivoluzionario per il nostro Paese e si fatica a comprendere come ciò possa essere accaduto. Mentre, infatti, riguardo all’obbligo generale di sorveglianza da parte di Facebook, il giudice non avrebbe potuto emettere un provvedimento diverso, stante la chiara previsione dell’art. 17 del decreto legislativo n. 70/2003, lo stesso non vale per le rimozioni richieste dagli utenti. L’art. 17 del decreto 70 esclude, infatti, un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano i provider così come l’obbligo di ricercare attivamente «fatti o circostanze» che indichino la presenza di attività illecite.
Diverso è, invece, il discorso relativo alle segnalazioni degli interessati per la rimozione di contenuti quando questi siano già online: quando il tribunale afferma che la segnalazione non deve essere “qualificata” cioè non deve provenire dall’Autorità amministrativa competente (in questo caso il Garante Privacy) o dall’Autorità giudiziaria ha di fatto aperto una “autostrada” per chi vuole chiedere la rimozione di foto, video e post sui social network indipendentemente dal motivo.
Fino ad oggi Facebook, così come tutti gli altri provider, si è sempre difeso sostenendo che la richiesta dovesse provenire da uno dei soggetti “qualificati”, con la decisione di oggi invece questo non sarà più possibile. L’ambito di applicazione del provvedimento, insomma, va molto al di là del caso specifico di Tiziana Cantone. Va ricordato inoltre che il provvedimento emesso in sede di reclamo non è in alcun modo impugnabile, nemmeno in Cassazione, attraverso l’art. 111 della Costituzione.