La necessità di competere sul mercato globale ha mutato della struttura organizzativa dei gruppi multinazionali: ne è nato un modello globale di grandi gruppi societari altamente integrati, per penetrare i mercati, creare sinergie e ridurre i costi.

Il disallineamento dei sistemi fiscali ha inizialmente generato problemi di doppia imposizione e costi di adempimento per le società globali. Le multinazionali hanno posto in essere strategie di lecita pianificazione fiscale, che sfruttano questi disallineamenti per “rispondere” a schemi di imposizione societaria molto differenziati tra Paesi, oltre che a livelli di tassazione diversi.

Il tax ruling può essere descritto come una decisione anticipata in ambito fiscale, attraverso la quale le autorità di uno Stato membro comunicano a una specifica società le modalità con cui verrà calcolata l’imposta sul reddito societario. Mentre l’evasione fiscale consiste in una serie di atti illeciti volti a pagare meno di quanto si dovrebbe per legge, occultando redditi o informazioni alle amministrazioni fiscali, la pianificazione fiscale si verifica quando i contribuenti organizzano legalmente i loro affari al fine di ridurre al minimo il prelievo fiscale gravante su di essi.

L’estremizzazione di questi comportamenti ha generato strategie di pianificazione fiscale aggressiva, consistente nello sfruttare con stratagemmi le caratteristiche tecniche di un sistema fiscale o le disarmonie esistenti fra due o più imposizioni al fine di ridurre l’ammontare dell’imposta dovuta, adottando vari schemi. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (ad esempio la stessa perdita è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio i redditi che non sono tassati nello Stato della fonte sono esenti nello Stato di residenza).

La tecnica di pianificazione fiscale più utilizzata dalle multinazionali è il profit shifting, che mira a spostare i profitti verso regimi fiscali privilegiati (caratterizzati da bassa percentuale di prelievo). Tale risultato può essere aggravato, in una strategia aggressiva, nell’attribuire un valore artificiale ai corrispettivi delle operazioni commerciali tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, per trasferire l’imponibile dove più è conveniente.

Una soluzione efficace per contrastare tali fenomeni è la cooperazione tra Stati, sia sotto il profilo dell’armonizzazione degli strumenti legislativi, sia sotto il profilo della condivisione di metodi e strumenti di lavoro tra le amministrazioni finanziarie.

Il tax ruling, nella sua accezione deteriore, è balzato in primo piano nelle cronache a seguito allo scandalo LuxLeaks, nato da una inchiesta giornalistica condotta in 31 paesi che portò alla luce un meccanismo (in quel momento perfettamente lecito) che permetteva a grandi multinazionali di eludere il pagamento delle imposte. Il nome venne scelto in quanto la base per le operazioni era il Lussemburgo, amministrato allora dall’attuale Presidente della Commissione Ue, Juncker.

Rimasero coinvolte trecento aziende multinazionali, di cui 31 italiane. Tramite accordi segreti con il Lussemburgo, giganti come Amazon, Ikea, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Pepsi e Gazprom, potevano spostare enormi quantità di denaro pagando spese irrisorie. A livello italiano, saltarono fuori nomi eccellenti come Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Marche e Sella.

Ogni procedura legittima di ruling può avere una durata variabile da alcuni mesi o diversi anni e si concretizza in accordi basati su documentazioni complesse e a eventuali accessi che hanno lo scopo di verificare l’esattezza dei dati forniti.

In Italia, l’art. 8 della L. 326/2003, ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare la procedura con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal Tuir nonché dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

L’accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale vincola entrambe le parti, sulle questioni di cui è oggetto per il periodo d’imposta in corso e per i quattro periodi d’imposta successivi. Quella del tax ruling, così regolata, è ormai una pratica mondiale, ma per la valutazione Ue tale comportamento “ha ridotto artificiosamente le imposte a carico delle società” e alterato artificiosamente la concorrenza. Queste valutazioni hanno portato ultimamente ad approvare la direttiva europea n. 2015/2376/UE, con effetti dal 1° gennaio 2017. Essa riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale al fine di migliorare la trasparenza delle regole fiscali che gli Stati membri forniscono in casi specifici alle imprese in merito alle modalità con cui sarà trattata la tassazione.

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