Il 15 novembre prenderanno il via le Ordinanze che prevedono l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo dove previsto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la direttiva del 16 gennaio 2013, ha infatti sancito che l’Ente proprietario della strada e/o il gestore, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
Tali ordinanze vengono applicate ai veicoli a motore e fuori dai centri abitati (ma i Comuni possono prevederle anche all’interno), nel periodo compreso tra il 15 novembre, appunto, ed il 15 aprile. Sono inoltre contemplate estensioni per luoghi che abbiano condizioni climatiche particolari, come le strade di alta montagna. Sono esclusi dalle ordinanze ciclomotori a due ruote e motocicli, per cui esiste tuttavia il divieto di circolazione qualora sia presente neve o ghiaccio sulla strada. Assogomma, associazione che riunisce i produttori di gomme invernali, ha messo a punto un utile guida con le dieci domande fondamentali in aiuto di chi sta per affrontare il cambio del proprio treno di gomme, che vi proponiamo.
Pneumatici invernali, da neve e termici. Esistono differenze o sono la stessa cosa?
Sono modi differenti per indicare pneumatici di tipo invernale che, per legge, non necessitano del montaggio di dispositivi di aderenza aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (è un’autodichiarazione del costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma Alpino (una montagna a 3 picchi con un fiocco di neve al suo interno) che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.