Le leggi “con oggetto proprio”. Se non ce l’hanno sono incostituzionali
L’ultimo periodo del primo comma dello sterminato articolo 70 recita: “Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma”. Ci si riferisce solo alle leggi bicamerali. Il concetto è sacrosanto: basta leggi con contenuto plurimo (un esempio è stato il decreto Imu-Bankitalia del 2014), anche se in questo caso si parla solo di modifiche a leggi già esistenti. In ogni caso il punto è un altro: siccome questo principio è scritto nella Costituzione (riscritta), una legge che fosse ritenuta priva di “un oggetto proprio” o in forma “non espressa” potrebbe essere dichiarata incostituzionale – e decaduta – solo per dei vizi formali.
Referendum Costituzionale
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