Nei giorni scorsi ci è stato più volte ricordato, e da più parti, che, giusta la lettera della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri non è mai stato direttamente ‘eletto dal popolo’. La Costituzione dice, all’art. 92, che il Presidente della Repubblica “nomina” il Presidente del Consiglio.
Discorso chiuso? Non del tutto. Infatti questo dato letterale è stato ‘modificato‘ dalle convenzioni costituzionali (che per almeno una parte della dottrina sono vere e proprie fonti di rango costituzionale), che dopo i referendum e le riforme elettorali dei primi anni Novanta hanno visto indebolirsi quel potere di ‘nomina’. Come ha sostenuto ormai molti anni fa Gustavo Zagrebelsky, “si può ricordare in proposito il ruolo delle convenzioni costituzionali nella fase della formazione dei governi, che ha notevolmente ridotto il ruolo autonomo del Presidente della Repubblica”. Oppure, con altri termini, un altro importante costituzionalista, Temistocle Martines: “il passaggio dalla legge elettorale proporzionale a quella maggioritaria, e da ultimo il ritorno a un sistema proporzionale ma con premio di maggioranza, hanno introdotto de facto un vincolo per il Presidente della Repubblica, nel senso che la nomina del Presidente del Consiglio dovrebbe cadere naturalmente sul leader dello schieramento politico-elettorale risultato vincitore delle elezioni”. Meno autorevolmente sul piano della dottrina, Treccani sostiene che il cambiamento intercorso nell’ultimo decennio del Novecento, “accentuando la struttura bipolare delle forze politiche, ha determinato una semplificazione della fase delle consultazioni e dell’incarico”.
Ma torniamo alle convenzioni: cosa sono? Ce lo spiega ancora Zagrebelsky: “Esempi attuali di regole convenzionali nascono dal sistema dei partiti, dai loro rapporti e dalla loro influenza sul funzionamento degli organi costituzionali, i quali, ove siano organi politici in senso stretto, non sono altro che il luogo di espressione dei partiti e dei loro rapporti”. Dunque il sistema dei partiti, i loro rapporti, la loro influenza sul funzionamento degli organi costituzionali hanno, negli anni, inciso sulla Costituzione pur non modificandone la lettera. Il punto è che se la Prima Repubblica aveva funzionato nel solco dell’art. 92, con un Presidente del Consiglio che aveva il compito di trovare ex post la quadra del governo, la Seconda aveva subito lo spostamento che abbiamo detto. Perché ‘aveva’? Ma perché è evidente che dal governo Monti in poi siamo entrati nella Terza Repubblica.
Si è fatta strada, per molte ragioni e con l’avallo di larghissima parte delle forze politiche, una gestione emergenziale ed eccezionalistica della crisi di governo (le spinte europee, la dittatura dello spread, il rating) in cui il Presidente della Repubblica ha assunto un ruolo non più ‘notarile’ o ‘arbitrale’, ma attivo, talmente attivo da presiedere alla formazione dei governi e dettarne l’agenda. Qualcuno parlerebbe di un ‘motore di riserva’ che ha dato origine a una sorta di ‘monarchia repubblicana’, tanto che lo stesso Napolitano, protagonista di una “accresciuta innegabile influenza presidenziale” (sono parole del renziano Francesco Clementi) ha poi parlato di “tornare alla normalità costituzionale” dopo la fase emergenziale del governo Monti. Ritorno che però a oggi non mi pare avvenuto. Certo c’erano stati altri ‘governi del Presidente’, ma spesso vissuti dall’opinione pubblica e da una parte della classe politica come tradimenti del mandato popolare. I continui strappi hanno trovato una normalizzazione, hanno sfondato ogni resistenza e aperto alla Terza Repubblica, prima con Monti, e definitivamente con la rielezione di Napolitano avvenuta coram populo.
Tornando alla politica, è singolare che questo mantra renziano (‘il premier in Italia non è stato mai eletto’) dimentichi che uno dei motivi che Renzi adduce(va?) per sottolineare la bontà dell’Italicum è la possibilità di sapere, “la sera delle elezioni”, chi debba governare. Del resto sia il Porcellum che l’Italicum contengono la previsione dell’indicazione del nome del capo della forza politica, sebbene entrambi aggiungano che rimangono ferme le prerogative dell’art. 92 secondo comma. Ma nemmeno la riforma costituzionale Boschi-Renzi modificava l’art. 92. Dunque in teoria entrambe le leggi rivendicano, a Costituzione invariata, il vincolo per il Presidente della Repubblica. La ‘normalità costituzionale’ significherà rispolverare quel vincolo per il Presidente, o saremo costretti a tenerci la Terza Repubblica ovvero versione emergenziale del parlamentarismo?