La sentenza degli ermellini stabilisce che il rapporto lavorativo può essere interrotto non solo in caso di difficoltà economiche, ma anche se il datore decide di fare a meno di una funzione per incrementare la propria redditività
Il datore di lavoro può licenziare non solo se a renderlo necessario sono le difficoltà economiche, ma anche se vuole semplicemente aumentare i profitti. Rischia di essere una sentenza (negativamente) rivoluzionaria per il mondo del lavoro quella depositata lo scorso 7 dicembre dalla Corte di Cassazione, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi. Si tratta di un allargamento del campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che potrà avvenire, secondo gli ermellini, non solo nei casi “straordinari” come una situazione economica difficile, ma anche in quelli “ordinari” in cui l’azienda semplicemente decide di fare a meno di una funzione per aumentare la redditività e quindi il profitto.
In particolare il licenziamento di un dipendente, secondo la Cassazione, potrà essere giustificato anche solo in nome della migliore e più efficiente organizzazione produttiva dell’impresa mirata a “una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività dell’impresa”. In altri termini, lasciare a casa i lavoratori per migliorare l’ultima riga del bilancio non dovrà più essere considerato la extrema ratio ma sarà uno dei possibili sbocchi dell’autonomia organizzativa e decisionale dell’imprenditore, in quanto tale sottratta al vaglio del giudice del lavoro. A cui spetterà unicamente di verificare in concreto l’esistenza della ragione dell’azienda e il nesso di causalità tra la ragione addotta e il licenziamento di quel particolare dipendente.
La sentenza ha accolto il ricorso di un resort di lusso della Toscana contro la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva giudicato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con il quale era stato estromesso uno dei manager al quale la corte fiorentina – diversamente dal giudice di primo grado – aveva riconosciuto il diritto ad ottenere quindici mensilità. Invece, secondo il Tribunale il licenziamento era legittimo in quanto “effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la cosiddetta catena di comando e quindi la gestione aziendale”. Un punto di vista non condiviso dalla Corte di Appello che ha ritenuto non sufficiente la dimostrazione dell’effettività della riorganizzazione in mancanza della prova, da parte del datore, dell’esigenza di fare fronte a uno stato di crisi o a spese straordinarie.
In poche parole, secondo la corte di secondo grado il licenziamento era mascherato dalla foglia di fico del riassetto di impresa ma in realtà era motivato solo “dalla riduzione dei costi e, quindi, dal mero incremento del profitto”. Questa motivazione non è stata condivisa dalla Cassazione che ha disposto l’annullamento con rinvio del verdetto che aveva stabilito che di licenziamento illegittimo si trattava con diritto a quindici mensilità. Ora la Corte di Appello dovrà rivedere la sua decisione e tenere in considerazione, anche solo per riformulare le motivazioni, i principi fissati dalla Cassazione.