L'Autorità spiega che l'azienda ha "adottato pratiche commerciali scorrette" nei confronti di alcune fasce di utenti, sia per la telefonia mobile che fissa. Il fatto di aver portato da 30 a 28 giorni il periodo durante il quale, a fronte di modifiche unilaterali del contratto, si può chiedere il recesso, "limita la libertà di scelta"
Vodafone ha “adottato pratiche commerciali scorrette“: ha ridotto da 30 a 28 giorni il periodo di rinnovo delle offerte per cellulari e telefonia fissa. Con questa motivazione l’Antitrust ha sanzionato l’azienda con una multa di un milione di euro. Come si legge nel comunicato dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le pratiche hanno riguardato specifici target di utenti. Da un lato chi ha sottoscritto “offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti” come smartphone o tablet, dall’altro “i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato”.
La scorrettezza accertata dall’Antitrust consiste nell’aver modificato il periodo di rinnovo di queste opzioni, riducendolo di due giorni. L’Autorità ha rilevato che “l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti”. Queste manovre attuate da Vodafone sono state quindi ritenute “aggressive” dall’Antitrust, in quanto “idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società”.
Questo diritto, viene specificato nel comunicato, è riconosciuto dalle norme di settore ed è una specifica tutela per il cliente a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente. L’Antitrust sottolinea infine che nel settore della telefonia mobile la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che “limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso”.