Francamente posso anche capire che un non addetto ai lavori possa criticare le modifiche recentemente apportate al codice etico dei Cinquestelle per quanto concerne la rilevanza politica della iscrizione nel registro degli indagati. Ma, se si tratta di qualcuno che ha studiato diritto e procedura penale, non può che essere ignorante o in malafede.
Il dato di fatto certo da cui partire è il meccanismo dell’attuale codice di procedura penale, nato con l’intento di limitare al massimo la fase delle indagini preliminari (coperta da segreto ed affidata al pm) per giungere al più presto al dibattimento pubblico dove le parti (pm e difesa) si confrontano davanti ad un giudice su un piano di parità.
In particolare, il codice stabilisce che, nella fase delle indagini preliminari, il pm iscrive immediatamente nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui è attribuito un reato, che assume così la veste di persona sottoposta ad indagini. Ma non vi è alcun obbligo di informazione all’interessato, salvo che non debba compiersi un atto di indagine che richieda la nomina di un difensore; in tal caso viene notificata all’indagato un’informazione di garanzia. Resta comunque salva la facoltà di un cittadino di richiedere alla Procura un 335, e cioè di sapere se vi è qualche indagine a suo carico.
Ovviamente, sto semplificando (e chiedo scusa agli addetti ai lavori) ma vorrei fossero chiare almeno due cose.
La prima è l’assunzione della qualità di indagato, che quasi sempre è obbligata: se una persona o la polizia giudiziaria denunzia Tizio per un qualsiasi reato, Tizio, di regola, viene automaticamente iscritto nel registro degli indagati, prima ancora di qualsiasi indagine o valutazione del pm sulla reale fondatezza delle accuse o dei primi indizi. Tanto è vero che, dopo aver fatto le indagini, molto spesso il pm stesso chiede l’archiviazione.
La seconda riguarda l’informazione di garanzia che può non essere mai notificata nella fase delle indagini e che, in ogni caso, non è un atto autonomo ma è solo la certificazione che vi è una iscrizione nel registro degli indagati. Fare distinzioni, quindi, fra iscrizione nel registro e ricezione di una comunicazione di garanzia è questione di lana caprina.
E qui mi fermo. Perché, se c’è una cosa chiara, a questo punto, è che questi due atti (iscrizione e ricezione di informazione di garanzia), di per sé significano ben poco ed anzi, molto spesso, sono obbligati. Pertanto, stabilire conseguenze (dimissioni o altro) solo in base a questi atti è veramente un’assurdità. Paradossalmente, peraltro, potrebbe essere un’ottima occasione di sbarazzarsi di avversari politici: basta farli oggetto di una querela qualsiasi, anche totalmente infondata e destinata, prima o poi, all’archiviazione.
La verità è che, come sa qualsiasi pm, purtroppo oggi la fase delle indagini preliminari diventa già occasione di giudizio e si presta a strumentalizzazioni politiche, con l’elusione dell’obbligo del segreto che la dovrebbe caratterizzare. Per evitare queste strumentalizzazioni, molte Procure preferiscono, nei casi dubbi o più delicati, per la prima fase e in attesa dei primi riscontri, utilizzare la formula del cosiddetto “modello 45” , aprendo un fascicolo di indagine senza indagati e senza precise ipotesi di reato, ma negli ultimi anni questo modo di procedere è stato oggetto di minuziosi controlli sul numero di queste procedure e di severe reprimende da parte delle Procure Generali e del Csm.
In conclusione, la recente modifica del codice etico da parte dei Cinquestelle, con la esclusione di effetti obbligati connessi con l’iscrizione nel registro degli indagati o con la ricezione di una informazione di garanzia è del tutto condivisibile ed ha il solo difetto di essere tardiva. Ovviamente, su fatti oggetto di indagini sono sempre possibili valutazioni politiche e di opportunità ma siamo fuori del campo del diritto e delle procedure giudiziarie.