Donald Trump mantiene le promesse fatte in campagna elettorale, prime fra tutte la stretta sull’immigrazione. Aveva promesso di usare l’immenso potere del presidente degli Stati Uniti per minacciare le città-santuario, cioè chiuse, proibite, fondate sull’esclusione, che rifiutano di consegnare i loro profughi per l’arresto, la prigione, l’espulsione. E lo sta effettivamente facendo.
Alla politica che si prefigge d’imprigionare e poi cacciare persone deboli e indifese, e che impedisce di accogliere chi fugge dalle persecuzioni, si oppongono, però, i sindaci americani, i quali disobbediscono. Allo stesso tempo, cittadini, scrittori, intellettuali, docenti universitari e persino guru della Silicon Valley protestano contro la decisione del presidente Donald Trump di bloccare per quattro mesi l’accesso dei rifugiati in Usa e di sospendere per tre mesi gli ingressi dei cittadini provenienti da sette Paesi islamici a rischio terrorismo.
Si potrebbe dire, insomma, che la società americana sia attraversata dalla prepotente voglia di esercitare il “diritto di resistenza”. A tal proposito, occorre chiedersi, però, “resistenza in nome di che cosa?”. Perché quando si resiste a un potere, o meglio a un ordine di un certo potere, evidentemente, lo si fa perché quell’ordine non appare legittimo e si contesta la legittimità dell’ordine costituito, al quale evidentemente se ne contrappone un altro che si giudica migliore. Ma, questione spinosa, qual è il parametro per giudicare negativo un certo ordine, dunque il potere che lo sostiene, e per anteporgliene uno diverso?
I teorici del diritto di resistenza distinguono fra la tirannide ex defectu tituli e quella quoad exercitium. Valutare questo difetto del titolo, cioè difetto di legittimità, o questo abuso di esercizio dell’autorità legittima, implica di doversi richiamare a un’unità di misura, quindi, di stabilire quale essa sia. Sin da quando, però, il diritto di resistenza venne per la prima volta teorizzato sistematicamente, all’epoca cioè delle guerre di religione, esso è stato ispirato da punti di riferimento irrazionali, di carattere molte volte religioso, almeno in passato, mentre oggi ideologico in senso generico.
Temporibus illis i monarcomachi, sia ugonotti sia cattolici, dichiararono illegittimo il potere che non fosse stato quello del re loro correligionario, al punto che non mancò neppure chi, mutato il re cambiò anche il motivo della propria resistenza, essendosi il re convertito all’opposta religione. Oggi, per contro, è à la page parlare di “bene comune”, sebbene sia misterioso il significato di questa endiadi: non credo che alcun tiranno abbia mai detto di perseguire il male comune o di voler fare del male a qualcuno.
Sempre illo tempore, “bene comune” significava il bene della Chiesa, in contrapposto a quello dello Stato, che s’intendeva limitare. Più di recente, si è sostenuto che sia la “ragione” il punto di riferimento per riempire di significati il “bene comune”. Ma la ragione varia, purtroppo, da individuo a individuo e, molte volte, copre quelli che sono invece interessi o almeno sentimenti, motivi emozionali, solo in apparenza razionali.
Evidente, pertanto, come sia rischioso appellarsi alla ragione, soprattutto per evitare quel bellum omnium contra omnes, derivante dal fatto che tutti resistono in nome di quello che piace a loro, della propria ideologia. A fondamento della legittimità del potere e dell’ordine da esso imposto, non può, dunque, che invocarsi la “legalità”, intesa come sottomissione del sovrano alla legge. Del resto, era perché non jure principatur uno dei motivi per cui, già nel Medioevo, il sovrano era ritenuto illegittimo. Altrimenti, l’unica soluzione, in circostanze analoghe, sarebbe abolire la libertà stessa. Thomas Hobbes docet.
Non per caso, Peter Markowitz, direttore dell’Immigration Justice Clinic alla Benjamin Cardozo School of Law di New York, avverte che “La retorica (trumpiana, n.d.r.) non si sposa con l’autorità legale”, dal momento che “il presidente ha un potere molto limitato” per togliere i fondi alle Sanctuary Cities: la Corte Suprema, con una sentenza del 2012, ha statuito che il Congresso non può porre delle condizioni per costringere gli Stati o le autorità locali a partecipare a programmi federali contro la loro volontà; non può, cioè, dire agli Stati che se non usano i propri poliziotti contro i migranti irregolari non riceveranno soldi per loro ospedali; si tratterebbe, infatti, d’imporre “condizioni totalmente non collegate”, dunque inammissibili.
Una prima breccia legale nell’ordine di Trump è peraltro arrivata dalla giudice Ann M. Donnelly, del tribunale del distretto federale di Brooklyn, che ha stabilito che i rifugiati o altre persone interessate dalla misura arrivate negli aeroporti statunitensi non possano essere espulse.