Ancora una chicca in materia di caccia (e pesca). Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato lo scorso gennaio una norma (Legge Regionale n.182 del 2016) con la quale viene introdotta la fattispecie del disturbo arrecato a chi esercita l’attività venatoria e piscatoria, con conseguente sanzione per chi si fa lecito. “Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria (o piscatoria) ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia (o pesca) o rechi molestie ai cacciatori (o pescatori) nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 3.600”.
Queste le motivazioni a sostegno della norma: “Caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per parecchi secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell’ambiente. La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati, fiere. Infine queste attività favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nella produzione di armi ed arnesi per la caccia e la pesca, ma anche nella produzione delle munizioni, dell’abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia, del turismo venatorio e piscatorio. I cacciatori ed i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso l’utilizzo di onerose tasse di concessione statali e regionali alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori Alpini ed ai bacini di pesca”.
Ovviamente non si fa alcun riferimento al fatto che le immissioni di specie alloctone nei corsi d’acqua effettuate dai pescatori abbiano alterato talvolta in modo irreparabile gli ecosistemi acquatici; così come i lanci di cinghiali o le immissioni di caprioli operate dalle associazioni venatorie stiano creando danni ai fondi agricoli un po’ su tutto il territorio. Nessun riferimento altresì alla realtà dei fatti: che pescatori e cacciatori si divertono ad ammazzare e non sono paladini dell’ambiente. In compenso un riferimento un po’ anacronistico a quando l’uomo comparve sulla terra e si cibava di frutti di bosco e selvaggina. Le sanzioni della norma poi sono paradossali se confrontate con altre in ambito venatorio. Così Andrea Zanoni, consigliere regionale: “Un cacciatore che spara troppo vicino a una strada o ad un’abitazione paga una multa compresa tra i 200 ed i 600 euro, mentre chi disturba la caccia deve pagare dai 600 ai 3.600 euro.”
Ma torniamo alle motivazioni della legge, che, riguardo nello specifico alla caccia, citano “una recente sentenza la Corte di Giustizia dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo riconosce e sancisce che la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata”. La sentenza è del 20 gennaio 2011. Peccato che nel 2012 la stessa Corte – con la sentenza Hermann contro Germania – abbia altresì affermato il principio che la proprietà privata debba avere una maggior tutela rispetto all’esercizio dell’attività venatoria, dimodoché il cacciatore non può entrare nei terreni del proprietario che sia contrario all’esercizio di tale cruenta attività.
Voglio qui ricordare che secondo l’art. 3 della Costituzione tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, mentre l’art. 842 del Codice Civile crea un’evidente ed anacronistica distinzione fra gli stessi, affermando: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo”. Se sono cacciatore entro, se sono pescatore no.
Sarebbe forse ora che i nostri legislatori – anziché pensare agli eventuali voti che perderebbero nella prossima tornata elettorale – ristabilissero criteri di equità e giustizia all’interno del nostro ordinamento, anche in coerenza con la precitata sentenza della Corte Europea. Senza contare che l’ambiente gliene sarebbe grato. Anche se non vota.