Di fronte alle 116 richieste di archiviazione avanzate dalla Procura di Roma di cui 113 accolte, nell’ambito del procedimento relativo al cosiddetto “Mondo di mezzo”, taluno ha parlato di “fiction della mafia”, “la spia di Mafia Capitale che crolla” e altri di “bolla di sapone di Mafia Capitale”, sottolineando come “a quasi due anni dall’inizio del grande scandalo rest(i)no un pugno di imputati con infiltrazioni sempre più ipotetiche, centinaia di articoli e qualche libro di successo”. Si tratta di opinioni rispettabilissime, che, tuttavia, scontano, per un verso, la plateale violazione del principio di non contraddizione, mentre, per l’altro, il grosso limite di un approccio culturale al fenomeno mafioso che rifugge da ogni forma di teorizzazione, di generalizzazione e persino di semplice comparazione, con conseguenze disastrose sulla raccolta dei dati empirici che, oltre a essere resa difficoltosa dalla natura segreta delle organizzazioni mafiose, risulta priva di qualunque logica e razionalità.
A quest’ultimo proposito, la sensazione è che i critici dell’inchiesta non tengano in debito conto che la mafia non è una semplice forma di organizzazione per delinquere, essendo, piuttosto, una specie originale di potere, di sistema di vita, che agisce al confine tra lecito e illecito, arrivando a mettere in crisi il modello culturale, prima ancora che l’idea giuridica di civiltà. In questa prospettiva, le mafie certamente rispondono a un criterio di organizzazione gerarchica, pur lasciando spazi di adattabilità: come in una sorta di rete neuronale, le connessioni tra i singoli individui mafiosi possono produrre aggregazioni a diversi livelli di complessità e con gradi differenti di centralizzazione.
Sotto il primo profilo, peraltro, non si può caricare di significati magari impropri, gridando al “grande scandalo”, gli approdi programmaticamente provvisori di un’inchiesta giudiziaria, che abbia comunque condotto a emersione una corruzione sistemica devastante, per poi evocarne il “crollo”, a causa dell’inadeguatezza della provvista probatoria per il rinvio a giudizio di numerosi indagati, là dove, proprio a seguito di quella stessa inchiesta, è tuttavia in corso il dibattimento nei confronti di altri imputati, rinviati a giudizio per vari reati, tra i quali quello di associazione di tipo mafioso.
Anziché lanciarsi, dunque, in giudizi prognostici compiaciutamente catastrofici sui futuribili del processo in corso, sarebbe doveroso lasciare che siano i giudici, unici detentori, in uno Stato di diritto, del potere giusdicente, a stabilire se sussista o meno la contestata associazione mafiosa. E i giudici, almeno sino ad oggi, hanno statuito la fondatezza della prospettazione accusatoria, per la quale l’organizzazione di Massimo Carminati e di Salvatore Buzzi ripeterebbe il paradigma del terzo comma dell’art. 416-bis del codice penale.
In proposito, sarebbe bene che i maîtres à penser che pretendono di orientare l’opinione pubblica de jure sapessero o, comunque, ricordassero, che si è davanti a un modello mafioso quando gli aggregati usano l’effetto intimidatorio sprigionato dal vincolo associativo, con relative sudditanze ed omertà, ad almeno uno dei seguenti fini: “commettere delitti”, “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo d’attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici”, “vantaggi ingiusti per sé od altri”. In forza di questa formula, che si presta ad essere utilizzata nei confronti di tutti i fenomeni delinquenteschi, più o meno virulenti e diffusi, che fioriscono dal terreno mafioso, non è necessario, per la sussistenza del reato associativo in questione, che l’apparato attui programmi definibili delittuosi di per sé: essere mafioso è delitto anche in un’improbabilissima struttura associativa criminosamente asettica, quanto a strumenti e fini; bastano un apparato che intimidisca, generando consensi coatti, sudditanza, omertà, e dei programmi intesi a un arricchimento apparentemente non delinquentesco, mediato, ad esempio, dal controllo su mercati, concessioni, appalti.
Muovendo da queste premesse, la Cassazione, nelle sentenze numero 24535 e 24536 del 2015, è giunta alla conclusione che “La forza intimidatrice” di un’organizzazione mafiosa può derivare, oltre che dalla violenza, anche dalle “contiguità politiche ed elettorali”, e dal sistematico ricorso al “metodo corruttivo” per determinare un “sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”.
Tutto, naturalmente, è reversibile, ma non sarà certo il decreto di archiviazione da cui si son prese le mosse a inoculare il germe della dissoluzione degli approdi dell’indagine “Mondo di mezzo”.