Dj Fabo da vivo era inascoltato, da morto sembrava essere diventato il centro di una nuova battaglia politica, al grido di “una legge subito. Invece, alla prova dei fatti, la capigruppo della Camera ha optato per il quarto rinvio dell’esame della proposta di legge sul testamento biologico: approderà in aula lunedì 13 marzo. Ancora uno slittamento: inizialmente era il 30 gennaio, poi metà febbraio, dopo ancora il 27 febbraio, ma il momento in cui avviare la discussione generale non è mai arrivato. Si diceva allora che il periodo giusto poteva essere nei primi giorni di marzo. Nel frattempo dj Fabo è morto da esiliato, in Svizzera, “rispettando le regole di un Paese non suo”. Poi è toccato a Gianni, scappato dalla sua terra per porre fine a “una sofferenza inutile”. La politica si è impegnata a fare in fretta, dopo ha deciso di far slittare ancora la calendarizzazione del biotestamento.

“È la dimostrazione della scarsa volontà politica”, ha commentato Marco Cappato da Piazza Montecitorio, dove è in corso un sit-in proprio per chiedere che il Parlamento discuta “subito” la legge sul testamento biologico. “Martedì mi era stato assicurato il 6 marzo. In 24 ore ci si è presi una settimana in più di ritardo. In queste condizione di mancanza di volontà politica, tutte queste scadenze sono scritte sulla sabbia“, ha aggiunto il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

“Andiamo verso fine legislatura, una settimana di ritardo non è poco – ha poi spiegato Cappato – e ogni giorno che si perde aumenta consistentemente il rischio di non arrivare alla fine dell’iter legislativo”. Nel corso della manifestazione fuori dalla Camera, in cui è presente una delegazione dei Radicali, è stato ricordato come siano passati “dieci anni da Eluana Englaro, dieci anni di silenzio in questo palazzo”. “Basta rinvii, dj Fabo ci ha messo il corpo – ha detto ancora Cappato – Ora il Parlamento ci metta la faccia e scriva la legge. Il Paese è già pronto”.

Il testo che dovrebbe a questo punto approdare in Aula il 13 marzo, si compone di cinque articoli. L’articolo 1, sul ‘Consenso informato’, stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” e che il consenso informato deve essere espresso in forma scritta. E sebbene il disegno di legge preveda che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico” e “di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento”, il rifiuto o la rinuncia “non possono comportare l’abbandono terapeutico”. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e quest’ultimo “non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

E mentre l’articolo 2 disciplina i casi in cui siano coinvolti minori e pazienti incapaci, l’articolo 3 è uno dei più contestati e contiene le ‘disposizioni anticipate di trattamento’, attraverso le quali qualunque cittadino maggiorenne, capace di intendere e di volere, “in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi” potrà esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari “nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Nell’articolo 4 si prevede una ‘pianificazione delle cure condivisa’ tra medico e paziente in caso di patologia cronica e invalidante o se vi sia un’evoluzione della malattia che porti inarrestabilmente al peggio, alla quale il medico deve attenersi. Il quinto articolo contiene le disposizioni transitorie.

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