L'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che istituisce l'agevolazione introdotta dall'ultima legge di Bilancio per incentivare lo spostamento di capitali in Italia
Al via la flat tax per attirare i miliardari residenti all’estero. Italiani o stranieri. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che istituisce l’agevolazione introdotta dall’ultima legge di Bilancio per incentivare lo spostamento di capitali in Italia. A chi intende trasferire la residenza fiscale nella Penisola viene infatti offerta un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero con un forfait di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio. Con il provvedimento è stato approvato anche il modello di check list da allegare all’istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore.
I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente; lo status di non residente in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Come previsto, il regime forfettario potrà essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione. L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.