Ambiente & Veleni

Case abusive, strafalcione nella legge sui parchi: le decisioni sull’abbattimento ritornano ai sindaci (insieme ai condoni)

Dopo quattro anni di gestazione il Senato approva in prima lettura il testo unificato sulle aree protette. Quello proposto dal governo e poi unificato dalle camere contiene due macroscopici errori: un articolo fa riferimento a un condono incostituzionale e fa rivivere le norme che rimettono gli abbattimenti al voto delle giunte comunali. Topica anche sulla tutela delle aree marine. Gli onorevoli non se ne accorgono e votano, è bastato l'Ufficio Studi della Camera per stanare le falle

Sorridono e forse brindano alla politica dalle parti della Valle dei Templi di Agrigento, dove da 14 anni è in corso il braccio di ferro per abbattere diverse villette abusive nel sito dichiarato patrimonio dell’Umanità. Perché dopo quattro anni di gestazione e molte audizioni la nuova Legge per la tutela dei parchi riesce nel miracolo di sdoganare gli abusi edilizi nelle aree protette, rimettendoli alla discrezione dei sindaci. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla data simbolo del 14 marzo, quando l’Italia celebrerà la sua prima Giornata nazionale del paesaggio, fortemente voluta dal ministro Dario Franceschini con più di 120 iniziative volte a sensibilizzare gli italiani al valore della tutela di questo bene straordinario. Ecco, forse dovrebbero partecipare anche i tecnici del ministero e gli onorevoli che sotto il cappello della nuova legge “salva parchi” – pasticciando di rimandi normativi – sono riusciti a resuscitare gli arnesi del vecchio condono e  riaffidare ai comuni le leve decisionali sulle demolizioni, già croce e delizia per molti sindaci che ondeggiano tra la linea dura e il condono elettorale.

La proposta di legge è passata il 10 novembre in prima lettura al Senato, chiudendo così un iter avviato nel settembre 2013 che ha richiesto fior di audizioni: il Corpo Forestale, Federparchi, WWF, Legambiente, Lipu, Enpa etc etc. Tutti a dare giusti e preziosi consigli su come riformulare la vecchia legge quadro sulla tutela delle aree protette che ormai conta 26 anni. Il 20 dicembre il testo unificato ormai approvato viene trasmesso alla Commissione Ambiente ma tra la trentina di articoli ce n’è uno che rischia di minare tutta la legge. L’articolo 22 riforma la disciplina delle procedure in materia di demolizioni. Attraverso una serie di rimandi normativi cerca di armonizzare le varie leggi in materia tra legge quadro, condoni e testo unico in materia edilizia. Alcune norme citate come riferimento di legge, però, sono state nel frattempo sostituite e altre, come il condono edilizio del 2003, sono state dichiarate incostituzionali. Il lapsus normativo sfugge ai proponenti e agli onorevoli che hanno votato. Se ne accorge invece l’Ufficio Studi della Camera che in un dossier del 19 febbraio segnala effetti paradossali e rischi dello strafalcione: il risultato finale, infatti, è di far rivivere l’articolo 41 del testo unico del 2001 che, nella nuova legge, diventa a tutti gli effetti il modo in cui si procede all’abbattimento dei manufatti abusivi costruiti in aree protette.

Tale reviviscenza comporta che le demolizioni avvengano a cura del singolo comune. Il potere di fare gli abbattimenti resta dunque in capo al dirigente responsabile in base a una valutazione che deve essere approvata dalla Giunta Comunale. Il che significa che la giunta eletta da cittadini deve votare l’abbattimento delle case dei suoi elettori. In pratica si rimette il pallino in mano agli amministratori capaci di far arrampicare gli abusi sul Vesuvio (solo in Campania sono 80mila) e di trasformare la loro sopravvivenza in moneta cambio del consenso politico-elettorale. La norma resuscitata dice anche che i lavori per eventuali abbattimenti sono affidati “anche a trattativa privata”, con buona pace di chi voleva vedere il pubblico fieramente in prima linea, con le ruspe che marciano lungo un piano di azione di governo del territorio.

La questione ora dovrà essere risolta. “L’ambiente e i beni culturali sono le grandi fonti di ricchezza del nostro paese e il governo scrive una norma che rende impossibili gli abbattimenti dei manufatti abusivi costruiti nelle aree naturali protette. Noi abbiamo proposto una soluzione che prevede tempi certi e mezzi adeguati per gli abbattimenti, ora tocca ai ministri Galletti e Franceschini dimostrare che hanno a cuore il paesaggio e l’ambiente attraverso l’adozione di misure serie contro l’abusivismo nei parchi naturali”: è la presa di posizione dei deputati di Alternativa Libera, Massimo Artini, Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Samuele Segoni e Tancredi Turco.

In realtà la nuova legge commette un secondo clamoroso “orrore”, segnalato ancora una volta nel dossier della Camera, stavolta sul fronte delle aree marine protette. All’articolo 11 interviene sulla disciplina degli scarichi riscrivendo quella della legge quadro del 1991. Il nuovo articolo estende i divieti e li dettaglia meglio che in passato ma con una dicitura equivoca che appare contraddittoria e recita: è vietata “l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente”. Una precisazione che aprirebbe la possibilità di scaricare materiale che “formalmente” è in regola con le prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma che potrebbe in qualche modo alterare l’equilibrio biochimico della AMP. Come evidenziato alle pagine 59 e 60 del dossier la normativa vigente non fa differenza tra scarichi in regola o meno, perché nelle aree marine protette vieta “ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi”. Gli errori salva-abusi e inquinamento sono ora segnalati, tocca vedere se gli onorevoli vorranno condonarli o riscrivere il testo.

La replica del relatore Caleo (PD)
In Senato non abbiamo preso alcuno strafalcione, dal momento che il disegno di legge di riforma della legge quadro sulle aree protette (394/91), ora all’esame della Camera ed oggetto del vostro articolo, si limita a un rinvio alla normativa vigente in materia di abbattimenti di manufatti abusivi nei parchi. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima parte del decreto legislativo 269 del 2003, è tornato in vigore l’articolo 41 del DPR 380/2001(testo unico in materia di edilizia) che prevedeva, come la normativa precedente fin dal 1985, che le demolizioni siano disposte dal sindaco e dalla giunta. Non siamo stati noi al Senato, dunque, a far rivivere questa norma, come voi scrivete, ma la Corte Costituzionale, dichiarando illegittima la parte del citato decreto legislativo che aveva disposto l’intervento da parte dei prefetti (sentenza 196 del 2004). Del resto, la riforma della legge sui parchi non è la sede per modificare la normativa e le procedure in materia di contrasto all’abusivismo edilizio. Aggiungo che i sindaci hanno sempre effettuato demolizioni di immobili abusivi, in qualche caso anche sotto minaccia di morte. Per quanto riguarda invece il successivo rilievo, sottolineiamo che il disegno di legge di riforma applica anche alle estensioni a mare dei parchi nazionali le norme previste per le aree marine protette, compreso il divieto di qualunque scarico”. Lo dice il senatore del Pd Massimo Caleo, vicepresidente della Commissione Ambiente e relatore.

 

La nostra risposta
Delle lacune nel testo unificato oggi all’attenzione del Senato oggetto del nostro articolo non siamo noi gli scopritori ma l’Ufficio Studi della Camera le cui osservazioni ​sono state evidenziate anche da alcuni parlamentari della ​stessa ​Commissione ​Ambiente. Del primo rimarchiamo il paradosso per cui un nuovo testo quadro in materia di tutela dei parchi “non sia la sede per modificare la normativa e le procedure in materia di contrasto all’abusivismo edilizio”​, quando molti abusi sono commessi e resistono proprio all’interno dei parchi. E dunque, perché mai tentare di normare la materia sapendo che c’è un difetto di legge ​e di competenza, per ammettere poi che “non è quella la sede”? Sul secondo punto, relativo a scarichi, per evitare ambiguità sarebbe preferibile non dettagliare tipologie consentite ​o meno ​(“non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente”) a favore di una dicitura chiara​,​ come quella della vostra precisa​zione: “E’  stabilito il divieto di scarico di qualunque tipo”. (TM)