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Minzolini, il costituzionalista D’Andrea: “Senato oggi ha agito contro la legge. La palla torna all’autorità giudiziaria”

Il professore all'Università degli Studi di Brescia spiega perché oggi i senatori hanno preso una decisione che ha "effetti distorsivi sul principio generale di legalità". E indica una sola risposta: "Non spetta alle opposizioni, che possono solo segnalare ma all'autorità giudiziaria sollevare il conflitto di attribuzione di poteri dello Stato, per non veder vanificare la sua pronuncia e gli effetti che ne discendono secondo legge"

“Il Senato della Repubblica oggi ha agito non secondo, ma contro la legge”. Salvato Augusto Minzolini dalla decadenza gli onorevoli di Palazzo Madama hanno di fatto votato anche per la non applicazione della legge Severino, che pure ha voluto e approvato. E ora che succede? Lo chiediamo al costituzionalista Antonio d’Andrea che, in tempi non sospetti, aveva segnalato il rischio di “effetti distorsivi al principio generale di legalità” derivanti proprio dalla sindacabilità della legge ad opera dei parlamentari.

Alla fine il colpo di spugna alla Severino è arrivato
E’ evidente che la decisione di oggi su Minzolini da parte dell’aula del Senato allarga il conflitto di poteri tra magistratura e politica, alimentato da un Parlamento che si discosta dall’osservanza degli effetti necessari e obbligatori della condanna.

Perché siamo arrivati a questo punto?
Perché quando si è discusso della Severino e delle sue interpretazioni e applicazioni c’era chi ne dava una lettura molto restrittiva, quasi autopplicativa, e chi voleva creare uno spazio di interferenza politica rivendicando maggiore sindacabilità nell’applicazione delle legge.

In base a cosa il Parlamento si arroga il diritto di interferire con gli effetti di una legge?
I parlamentari fanno leva su un tema costituzionale legato all’art. 66 relativo alla “verifica dei poteri” che comporta per chi ha lo status di parlamentare una competenza camerale, giuntale prima e dell’aula. Una sorta di giurisdizione “speciale “esercitata direttamente dalle Camere. Il principio è giusto, ma la sua applicazione pratica realizza una declinazione dell’autodichia pesantemente distorsiva del principio di legalità generale per cui le regole che valgono per tutti hanno una riserva, in questo caso perfino quando il procedimento penale è concluso.

Cosa pensa sia accaduto realmente oggi?
Che il Senato abbia esercitato un potere che non gli compete. Mi spiego. Quando le camere sono chiamate a svolgere sia pure nel novero dell’autodichia funzioni che gli derivano da una competenza costituzionale non possono ignorare la legge. E’ vero che le Camere fanno da “giudici speciali” quando deliberano sulla verifica dei poteri, quando convalidano le elezioni o si pronunciano sulla decadenza legata a pronunciamo degli organi giudiziari. Ma devono agire secondo legge, non contro la legge.

Potevano agire in maniera più “lineare”?
Certo, se i parlamentari dubitavano della legge avevano tutti gli strumenti per bloccarla o modificarla. Potevano non votarla, e una volta approvata avevano modo di attivare l’incidente di costituzionalità presso la Corte.

Cosa può succedere ora?
Il giudice delle esecuzioni penali potrebbe sollevare il conflitto di attribuzioni. Non può che essere l’autorità giudiziaria a sollevarlo perché non è che alla Corte arrivi così. Bisogna capire se l’autorità, deprivata della sua sfera costituzionale nel veder garantite e osservate le sentenze che ha pronunciato da questo voto, ha la volontà di porre il problema alla Corte: può una delibera di decadenza al Senato spingersi fino a vanificare il pronunciamento giudiziario?

Subito Forza Italia e non solo dicono che la Severino non vale più
Non è così, anche se certamente quella pretesa oggi ha trovato conferma addirittura in una votazione che sostanzialmente vanifica gli effetti della legge. E’ accaduto anche con Berlusconi, quando all’applicazione delle legge si è tentato di rispondere con distinguo e eccezioni non previsti di natura squisitamente politica e non collegata agli argomenti strettamente giudiziari.

Come se ne esce?
Il problema da impostare giuridicamente è la relazione che intercorre in questi casi tra l’autorità giudiziaria penale che conclude gli accertamenti con sentenza di condanna che comporta come naturale conseguenza la decadenza e l’intervento dell’organo parlamentare che dovendo per Costituzione prendere atto senza alcuna valutazione in realtà utilizza la discrezionalità per vanificare il pronunciamento. Il nodo, alla fine, è tutto qui.