La presidente della Camera risponde per scritto ai parlamentari di Alternativa Libera che avevano sollevato il tema del conflitto di attribuzioni tra poteri: "La legge Severino dice che a decidere sulla decadenza è la Camera di competenza". Ma la giurisprudenza non è consolidata
Non è inammissibile salvare un senatore facendo a brandelli la legge. E’ inammissibile che la Camera si ponga il problema quando è farina del sacco dei senatori. Sembrava una mina piazzata all’ultimo sotto la sedia di Minzolini, la crepa giuridica che avrebbe potuto riportare le lancette dell’orologio a prima della brutta pagina con cui il Senato lo ha salvato dalla decadenza benché condannato e interdetto. Questo l’intento della mozione presentata dai deputati di Alternativa Libera il 20 marzo, quattro giorni dopo il voto contro la decadenza dell’ex direttore del Tg1. Chiedevano che la Camera dei Deputati, silente fino ad allora, battesse un colpo sollevando davanti alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato perché quel voto in Senato ha violato la volontà espressa dalla Camera con l’approvazione della legge Severino. E di rimediare così, in extremis, al risultato indigesto di quello schiaffo per mano dei colleghi di Minzolini che, nel frattempo, si è dimesso (con dimissioni da votare). Di quella mozione che poteva offrire l’occasione di una redenzione della politica si son presto perse le tracce: che fine ha fatto?
E’ stata dichiarata inammissibile dalla presidente Laura Boldrini. I proponenti chiedono spiegazioni e il 24 marzo la Boldrini inoltra loro una lettera di una pagina che motiva il niet citando dottrina e giurisprudenza consolidate in tema di conflitto tra i due rami del Parlamento. La lettera che ilfattoquotidiano.it ha potuto consultare parte dalla constatazione che “il caso richiamato dalla mozione è disciplinato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 353 (la Severino, appunto) il quale prevede che ‘qualora una causa di incandidabilità di cui all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione'”. In altre parole nel caso di specie “il Senato ha dunque deliberato in applicazione della predetta norma di legge, che – conformemente alla disposizione costituzionale – rimette alla Camera d’appartenenza del parlamentare la decisione. Esso ha pertanto esercitato un potere attribuitogli in via esclusiva ai sensi dell’art. 66 della Costituzione”. E fin qui è storia.
Ma ora viene la difesa d’ufficio dell’improcedibilità. “E’ evidente, pertanto, che una deliberazione adottata dal Senato in una materia rimessa alla sua esclusiva competenza – quand’anche fosse stata assunta in violazione del disposto legislativo – è insuscettibile di determinare una menomazione di attribuzioni costituzionali della Camera, atteso che l’articolo 66 della Costituzione riserva all’autonomia di ciascun ramo del Parlamento il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità”. Di più. “Né potrebbe più in generale costituire menomazione di attribuzioni costituzionali della Camera la disapplicazione o l’erronea applicazione di una norma di legge da parte del Senato”. Conclusione: “Nell’esercizio dei poterei attribuiti alla presidenza dagli articoli 89 e 139-bis del Regolamento, e alla luce della prassi consolidata per cui le deliberazioni assunte da un ramo del Parlamento non sono suscettibili di sindacato da parte dell’altra Camera, non posso che confermare la dichiarazione di inammissibilità”.
Problema: “E’ evidente” e “alla luce della prassi consolidata” sono espressioni che mal si addicono al caso che è effettivamente un unicum sul quale fior di costituzionalisti potrebbero dividersi per anni, con alcuni come Gaetano Azzariti, titolare della cattedra di Diritto costituzionale alla Sapienza o Valerio Onida che hanno già espresso chiaramente un’opinione sul fatto che il Senato, di fatto, si sia sostituito al giudice instaurando un particolare “quarto grado di giudizio” che non trova appigli in Costituzione, salvo una lettura forzata dell’articolo 66 al limite della sua snaturazione completa, per cui nei casi di decadenza l’assemblea parlamentare può anche spingersi a una valutazione della sentenza.
Onida in un’intervista al Sole24Ore si è spinto oltre, indicando come unica strada percorribile – sempre che i dubbi sulla non applicabilità della Severino al caso di specie fossero fondati – che fosse il Senato stesso a sollevare la questione davanti alla Corte che però si è già pronunciata implicitamente in senso contrario in altre occasioni. Di sicuro, scrive Onida, non può disapplicare la legge di propria iniziativa. Se il Senato non lo fa può farlo l’altro ramo del Parlamento? La Boldrini dice che assolutamente no, ma la questione è controversa da sempre.
I deputati che hanno presentato la mozione fanno notare che in realtà non c’è dottrina e giurisprudenza consolidata in tema di proponibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato, tra i due rami del parlamento. E a titolo di esempio citano le Lezioni di Diritto Costituzionale di Vezio Crisafulli del 1993. Che a pagina 191 recita: “Il giorno in cui un conflitto con le Camere o con una di esse dovesse realmente insorgere, sarebbe necessario lavorare di fantasia per costruire, pezzo a pezzo, le forme procedurali indispensabili, utilizzando gli strumenti offerti, per l’ordinaria attività delle Assemblee parlamentari, dai rispettivi regolamenti”. Che nulla però dicono in proposito, e forse non è un caso. Perché guai mettere una Camera contro l’altra, si rischia la deriva della competizione tra organi legislativi paritari, piuttosto si lasci far brandelli delle leggi. Il volume si trova anche nella biblioteca della Camera, collocazione 29B0805/02 II.