LA RESPONSABILITÀ PENALE – Più perplessità suscitano le nuove regole che disciplinano la responsabilità professionale. L’articolo 6 del nuovo testo, infatti, introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies, ‘Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario’ che limita la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di negligenza e imprudenza. Esclusa la punibilità, dunque, per imperizia (anche in caso di morte del paziente), purché siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida stabilite da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità.

IN SEDE CIVILE – Le strutture sanitarie sia pubbliche che private, invece, risponderanno sempre per le condotte dolose o colpose del professionista che opera al loro interno, anche se non in qualità di dipendente. La nuova legge introduce un regime di doppia responsabilità civile. Per la struttura si parla di ‘responsabilità contrattuale’: l’interessato ha 10 anni di tempo per procedere a una richiesta di risarcimento e l’onore della prova è a carico della struttura stessa, che dovrà dimostrare di aver seguito le regole correttamente. Il cittadino che si ritiene vittima di malasanità dovrà rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura, un po’ come accade per l’RC Auto. Qualora l’assicurazione sia insolvente, si potrà contare su un Fondo di garanzia. Per ridurre i contenzioni è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione.

Se il tentativo fallisce o il relativo procedimento non si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso, si può intentare un procedimento civile contro la struttura. Molto critico su questo punto Andrea Colletti, deputato M5S nonché avvocato esperto in malasanità, secondo cui “sei mesi sono un tempo impossibile – spiega a ilfattoquotidiano.it – a causa del quale i pazienti rischiano di perdere tempo e soldi”. Conti alla mano, il paziente dovrà pagare un contributo unificato per l’accertamento e l’anticipo al consulente con il rischio di non ottenere la perizia. Con le nuove regole la posizione del singolo operatore sanitario cambia drasticamente: se il cittadino vuole procedere in sede civile anche nei suoi confronti, dovrà dimostrare di aver subìto un danno da parte del professionista che ha una ‘responsabilità extra-contrattuale’. Anche in sede civile il giudice terrà conto del rispetto delle linee guida. Non solo l’onore della prova si capovolge e sarà a carico del paziente, ma la prescrizione sarà ridotta da 10 a 5 anni.

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Sanità, nuova legge sulla responsabilità civile e penale degli operatori sanitari: medici contenti, pazienti molto meno

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